Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-02-2011, n. 4214 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La vicenda processuale in trattazione concerne il sinistro stradale del (OMISSIS) nel quale hanno trovato la morte il Ri. e la Ba. ed ha subito danni alla persona la C..

La Corte d’appello di Bologna, parzialmente riformando la prima sentenza, ha dichiarato corresponsabili dell’incidente il V. (nella misura dell’80%) ed il S. (nella misura del 20%), escludendo la responsabilità del F. (anch’egli, in primo grado, ritenuto corresponsabile dell’evento). Ha, dunque, condannato il V. e la sua compagnia S.N.A. (poi Assid spa in LCA) e la SAI spa (quale impresa designata dal F.G.V.S.), nonchè il S. e la sua compagnia RAS spa al risarcimento del danno in favore dei congiunti dei defunti e della danneggiata C..

Propongono ricorso per cassazione (RG 4635/09) i B. e la Ba.Li. (congiunti della defunta Ba.) a mezzo di quindici motivi. Rispondono con controricorso la Allianz spa (già RAS spa), il S., il V., la Assid spa in LCA e la Fondiaria SAI spa (già SAI).

Propongono, altresì, ricorso per cassazione (RG 4886/09) la C. ed i R. a mezzo di otto motivi. Rispondono con controricorso il S., il V., la Allianz, la Assid, l’INA Assitalia e la Fondiaria SAI spa. I ricorrenti C. e R. hanno rinunziato al ricorso nei confronti del F. e dell’Assitalia spa. Alla rinunzia ha corrisposto l’accettazione delle parti interessate.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Preliminarmente, preso atto della rinuncia al ricorso (R.G. 4886/09) della C. e dei R. nei confronti del F. e dell’INA Assitalia spa, deve essere dichiarato estinto il giudizio di cassazione tra queste parti.

Va, altresì, dichiarato inammissibile il controricorso del S. in ossequio al principio secondo cui nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anzichè in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, nè per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato stesso (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 19066/06). Il difensore del S., per delega, ha partecipato alla discussione orale.

I. – ricorsi dei B. e della Ba. (RG 4635/09).

Il primo motivo (quanto alla liquidazione del danno si sarebbe formato il giudicato nei confronti della RAS e del S. che non proposero appello) è infondato, posto che nella specie ricorre il litisconsorzio necessario con inscindibilità delle cause.

Il secondo motivo (quanto alla liquidazione del danno si sarebbe formato il giudicato nei confronti del V. che propose appello solo in relazione al riparto delle responsabilità e non anche alla liquidazione del danno) è infondato, posto che l’impugnazione relativa all’attribuzione di responsabilità coinvolge anche l’importo risarcitorio.

I motivi dal terzo all’11^ riguardanti, sotto diversi profili, la liquidazione del danno, sono in parte inammissibili (laddove si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del merito della controversia) ed in parte infondati, posto che la sentenza impugnata non incorre in violazione di legge nè in vizi della motivazione e nella liquidazione del danno s’è conformata ai consolidati principi giurisprudenziali, procedendo al corretto adeguamento dei criteri predeterminati alla fattispecie concreta.

Il 12^ motivo è infondato, in quanto la sentenza procede alla corretta rivalutazione del danno.

I motivi dal 13^ al 15^ sono infondati, in quanto il giudice, nel liquidare le spese del giudizio, ha tenuto conto del complessivo esito delle cause, non è incorso in violazione di legge ed ha reso idonea motivazione.

2. – Il ricorso della C. e dei R. (RG 4386/09).

I primi due motivi concernono la liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei congiunti del defunto R. ed è infondato, in quanto il giudice al riguardo ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati in materia dalla giurisprudenza di legittimità ed è pervenuto alle conclusioni sulla base di congrua e logica motivazione.

Il terzo e quarto motivo sono infondati, in quanto la sentenza, rilevato che la C. è autosufficiente e può svolgere le mansioni lavorative svolte in precedenza, ha correttamente escluso, con idonea motivazione, che ai suoi prossimi congiunti competa il risarcimento del danno morale jure proprio.

Il quinto motivo è inammissibile, in quanto i ricorrenti, avendo soddisfatto la loro pretesa ad ottenere la solidale condanna dei corresponsabili, non hanno interesse a censurare la pronunzia di rigetto dell’appello incidentale anzichè (come essi stessi sostengono, cfr. pag. 49 ricorso) di inammissibilità dello stesso.

I motivi dal sesto all’ottavo, concernenti le spese del giudizio, sono in parte inammissibili (laddove censurano il potere discrezionale del giudice, che, nella specie è stato esercitato attraverso idonea motivazione) ed in parte infondati laddove censurano insussistenti violazioni di legge.

3. – In conclusione, i ricorsi vanno respinti. L’esito parzialmente difforme dei giudizi del merito consiglia l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara estinto il giudizio di cassazione tra la C. ed i R. da una parte ed il F. e l’INA Assitalia dall’altra; dichiara inammissibile il controricorso del S., rigetta per il resto i ricorsi e compensa interamente tra tutte le parti le spese di giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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