Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-11-2010) 25-01-2011, n. 2385 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza in data 7 giugno 2010 la V Sezione della Cassazione ha rigettato i ricorsi di:

P.G. e V.G.;

ed ha dichiarato inammissibili tutti gli altri ricorsi, quelli cioè presentati da:

P.E.;

M.G.;

N.E.;

N.G.;

D.X.;

T.G.;

Nel dispositivo letto in udienza a tali statuizioni ha fatto seguito la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed altresì la irrogazione della condanna al versamento di somma alla cassa delle ammende.

Tale ultima statuizione è stata messa in correlazione alle posizioni di " P. e V.".

Si è rilevato, da parte dell’Ufficio, che la condanna al versamento in favore della cassa delle ammende risulta quindi pronunciata nei riguardi dei soggetti che avevano visto rigettare il ricorso mentre a carico di coloro nei confronti dei quali il ricorso era stato dichiarato inammissibile non era stata pronunciata la disposizione sul versamento alla cassa delle ammende, invece previsto dall’art. 616 c.p.p..

E’ stata pertanto fissata la procedura per la correzione dell’errore materiale.

Deve dunque procedersi alla correzione del detto errore dovendosi considerare che lo stato normativo sopra descritto, la assenza di qualsivoglia ragione di mancanza di colpa nella presentazione del ricorso (v. C. Cost. sent. n. 186 del 2000) e la chiara volontà espressa nella motivazione della sentenza, rendono evidente che nella redazione del dispositivo si è incorsi in un errore materiale che riguarda la mera esternazione del decisum della Corte, che era quello di irrogare la sanzione del versamento alla cassa delle ammende esclusivamente a coloro che avevano presentato ricorsi inammissibili.

P.Q.M.

Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo letto alla udienza del 7 giugno 2010, nel proc. n. 17955 del 2009, nel senso che la condanna al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille deve intendersi pronunciata a carico di P.E., M.G., N.E., N.G., D.X. e T.G. e non anche nei confronti di P.G. e di V.G., nei confronti dei quali deve essere eliminata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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