Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-02-2011, n. 4213

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 281, depositata in data 8 novembre 2005, la Corte di appello di Caltanissetta ha accolto l’azione revocatoria proposta dal Banco di Sicilia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nei confronti dell’atto 21.1.1985, con cui S.D. ha venduto alla s.r.l. CREA-Costruzioni Residenziali e Appalti, immobili di sua proprietà al prezzo di L. 297.600.000.

Nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Caltanissetta la causa era stata riunita ad altra simile, promossa contro lo stesso debitore dal Condominio di (OMISSIS). Nel giudizio era intervenuta la Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele.

Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell’atto di trasferimento per simulazione assoluta, mentre la Corte di appello, in parziale riforma, ha ravvisato solo gli estremi dell’azione revocatoria.

La s.r.l. CREA propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il Banco di Sicilia con controricorso, proponendo due motivi di ricorso incidentale, illustrati da memoria.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2.- I primi quattro motivi del ricorso principale sono inammissibili perchè generici e non autosufficienti.

Pur lamentando la violazione di varie norme di legge e pretesi vizi di motivazione, la ricorrente non ha esposto le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe giuridicamente errata od illogicamente motivata, limitandosi a criticarne le soluzioni di merito. Nè ha confutato le argomentazioni della Corte di appello.

Il primo motivo lamenta che non sia stata disposta l’interruzione del processo a seguito del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele, senza darsi carico del fatto che la Corte di appello ha motivato la sua decisione con il fatto che la causa di interruzione non è stata comunicata dal difensore della parte interessata.

Con il secondo motivo si lamenta l’omesso rilievo dell’inammissibilità dell’intervento in causa della Cassa di risparmio, senza illustrare in termini comprensibili le ragioni della censura.

Il terzo motivo lamenta che sia stato ammesso l’intervento del Condominio di (OMISSIS), che si asserisce carente di interesse, perchè la ricorrente avrebbe depositato su di un libretto vincolato all’ordine del giudice la somma di L. 80.000.000, destinata a soddisfare le ragioni del Condominio.

La Corte di appello ha tuttavia rilevato in proposito che la ricorrente non ha fornito alcuna prova di avere vincolato una somma sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie del Condominio, donde l’interesse alla domanda. A tale rilievo la ricorrente replica in termini meramente apodittici.

Il quarto motivo denuncia violazione del giudicato e vizi di motivazione senza in alcun modo illustrare se, quando e come sia stata prodotta in giudizio l’asserita sentenza pregiudiziale; come tale sentenza sia reperibile fra gli atti di causa (contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata), quale ne fosse l’oggetto e per quali ragioni essa costituirebbe giudicato in contrasto con quest’ultima.

3.- Il quinto motivo, con cui la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2901 cod. civ., e delle norme sulle prove, nonchè vizi di motivazione, si risolve nella proposizione di inammissibili censure in fatto contro le argomentazioni con cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere i presupposti per la revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ..

La Corte di appello ha congruamente e correttamente motivato la sua decisione, con la specifica elencazione degli elementi di prova da cui ha desunto il suo convincimento.

Il ricorso principale risulta quindi manifestamente infondato.

4.- Con il primo motivo di ricorso incidentale il Banco di Sicilia, deducendo violazione degli artt. 1414, 1416 e 1417 cod. civ., art. 112 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, assume che la Corte di appello ha disposto la revoca degli atti impugnati, modificando la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato la simulazione assoluta, sebbene nessuna delle parti attrici avesse proposto la relativa domanda. In primo grado, infatti, era stato chiesto l’accertamento della simulazione e solo in subordine la revoca ai sensi dell’art. 2901, mentre in grado di appello nessuna delle parti aveva chiesto la modificazione sul punto della sentenza del Tribunale.

4.1.- Il motivo non è fondato.

In primo luogo l’appello proposto dalla CREA – chiedendo l’integrale modificazione della sentenza di primo grado e l’accertamento della piena validità ed efficacia dell’atto di disposizione – ha investito la Corte di appello del riesame della questione in ogni suo aspetto, ivi incluso quello della qualificazione del vizio dell’atto in senso più favorevole all’impugnante, rispetto a quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, cioè nel senso dell’inefficacia anzichè dell’invalidità.

In secondo luogo la questione attiene alla qualificazione del rapporto, cioè a questione la cui soluzione è affidata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell’eventuale violazione delle norme sull’ interpretazione dei contratti, o dell’illogicità, insufficienza o contraddittorietà della motivazione: violazioni e vizi che nè risultano specificamente denunciati, nè si ravvisano nella sentenza impugnata.

5.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta violazione degli artt. 91, 97 e 112 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha condannato al pagamento delle spese processuali la sola soc. CREA, omettendo di pronunciare sulla domanda di condanna in via solidale anche dello S..

5.1.- Il motivo è fondato.

La ricorrente ha effettivamente proposto le sue domande sia nei confronti della s.r.l. CREA, sia nei confronti dello S., ed ha chiesto in appello la modificazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui questa ha posto le spese processuali a carico della sola società, anzichè a carico solidale dei soccombenti.

La Corte di appello ha omesso di esaminare il motivo di appello ed anch’essa ha posto le spese processuali del grado a carico della sola CREA, senza alcuna motivazione.

La sentenza deve essere sul punto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendo la condanna in via solidale di S. D. e della s.r.l. CREA al pagamento delle spese processuali, così come liquidate dai giudici di primo e di secondo grado.

6.- Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale. Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna S.D. e la s.r.l.

CREA, in via fra loro solidale, a rimborsare al Banco di Sicilia le spese processuali relative al primo ed al secondo grado del giudizio, così come liquidate dal Tribunale e dalla Corte di appello a carico della s.r.l. CREA. Condanna la ricorrente a rimborsare al Banco di Sicilia le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 6.200,00. di cui Euro 200,00 per esborsi ed e 6.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

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