T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. I, Sent., 19-01-2011, n. 4 Igiene degli abitati e delle abitazioni Sanità; Rimborsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 9 luglio 2010 e depositato il seguente 21 luglio, il ricorrente ha impugnato – chiedendone la "declaratoria di illegittimità", vinte le spese – il provvedimento di diniego di rimborso di spese sanitarie sostenute all’estero prot. n. 166 del 13.4.1994 e, conseguentemente, chiesto il pagamento della somma di Euro 27.688,68 oltre accessori precedentemente denegata.

A sostegno del ricorso il ricorrente, in punto di fatto, espone:

a) di aver fruito di cure mediche presso centri sanitari U.S.A nell’anno 1992, in occasione di un viaggio turistico nel corso del quale ha subito un improvviso malore, sostenendo i relativi oneri per un importo pari a $ 38.294,83;

b) di aver chiesto alla resistente Amministrazione il rimborso di dette spese a titolo di assistenza sanitaria in forma indiretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.m. 3.11.1989;

c) che con comunicazione del 23.11.2001 l’Amministrazione ha respinto l'(ulteriore) istanza di rimborso, cui è seguito ricorso, depositato in data 8 aprile 2003, presso il Giudice ordinario.

d) che, adito il giudice ordinario avverso detto diniego, lo stesso ha declinato, con ordinanza del 10.2.2004, la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

2. Si è costituita in Giudizio l’intimata Azienda sanitaria la quale, con memoria, ha eccepito la tardività del ricorso stante il superamento del termine di 60 giorni di cui all’abrogato art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 entro il quale il provvedimento – emanato il 13 aprile 1994 e ricevuto dal destinatario il seguente 15 aprile 1994 – avrebbe dovuto essere impugnato.

3. All’udienza pubblica del 15 dicembre 2010, presenti i procuratori delle parti che hanno insistito nelle rispettive domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

4. L’eccezione dell’Amministrazione con cui è stata revocata in dubbio la tempestività del ricorso è fondata e, dunque, il ricorso va dichiarato irricevibile.

5. In disparte le questioni relative all’inammissibilità del gravame per assoluta genericità, lo scrutinio della tempestività dello stesso non può, ovviamente, prescindere dalla verifica della situazione giuridica soggettiva azionata da parte ricorrente, vertendosi, nel caso di specie, su una richiesta di rimborso di spese sanitarie. Queste, in particolare, sono state sostenute in territorio estero dove il ricorrente occasionalmente si trovava al momento in cui è sopravvenuta la patologia che ha richiesto le cure rispetto alle quali l’Azienda Sanitaria ha ritenuto non ammissibile la richiesta rifusione.

Come già precisato, il ricorrente ha adito il Giudice ordinario che, quantunque con ordinanza emanata anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo.

Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, viene in rilievo una posizione di interesse legittimo e ciò sulla base della considerazione che è proprio la disposizione di cui all’art. 7, comma 2, del d.m. 3 novembre 1989 (ai sensi del quale " (…) In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la regione (…)") a presupporre, ai fini dell’istruttoria del procedimento, l’esercizio di attività discrezionale: la disposizione impone, infatti, la valutazione della "sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 2" (tipologia di prestazioni erogabili), nonché la valutazione della "eccezionale gravità ed urgenza" delle medesime prestazioni fruite dai cittadini che si trovino già all’estero.

Tale attività valutativa non muta, dunque, la sua natura in ragione della natura preventiva ovvero posteriore, rispetto alla fruizione delle cure, della verifica o dell’assenso comunque denominato dell’Amministrazione sanitaria: ed invero, allorché il cittadino chieda il rimborso di spese per cure urgenti fruite all’estero, la effettiva sussistenza dei medesimi presupposti d’urgenza che legittimano tale istanza costituisce oggetto di specifica attività amministrativa, connotata da ampi margini valutativi, da parte dell’Autorità sanitaria nazionale, la quale, lungi dall’essere obbligata a rifondere le spese sostenute, è tenuta ad istruire un apposito procedimento finalizzato proprio a valutarne la presenza dei presupposti.

Sul punto, si ritiene di dover aderire al più recente approdo interpretativo cui è giunto il Giudice d’appello, secondo cui, da una parte,

– "il diniego di autorizzazione a fruire di cure sanitarie urgenti presso un centro di alta specializzazione all’estero per prestazioni particolari non è atto automatico e dovuto, correlato ad un diritto soggettivo, bensì consiste in un provvedimento correlabile ad un interesse legittimo, essendo espressione di discrezionalità decisionale, poiché consegue a due apprezzamenti diversi, uno tecnico e l’altro amministrativo, concernenti la valutazione dei presupposti (indispensabilità di strutture adeguate in Italia in tempi adeguati, urgenza e gravità del caso, cure prestate a cittadini che già si trovano all’estero e quant’altro) per la concessione dell’autorizzazione";

e, dall’altra,

"il giudizio sulla gravità delle patologie, sull’urgenza e sull’adeguatezza delle cure comporta l’esercizio di discrezionalità tecnica che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, può essere sottoposta al controllo intrinseco del giudice amministrativo, costituendo la valutazione tecnica operata dall’amministrazione non una scelta in senso stretto, ma la qualificazione di un soggetto o di un bene, avvalendosi di una scienza non giuridica" (C.g.a., sez. giur., 15 ottobre 2009, n. 968).

Ciò precisato, in linea con la posizione difensiva dell’Amministrazione, che il Collegio ritiene meritevole di condivisione, poiché la posizione giuridica soggettiva al cospetto della contestata azione amministrativa è di interesse legittimo, va rilevata la tardività dell’impugnativa del provvedimento di diniego del 13 aprile 1994 (prot. n. 166): questa è, infatti, intervenuta a distanza di circa sedici anni dalla data di emanazione dello stesso – seguìto dall’ulteriore provvedimento di diniego, meramente confermativo del primo, datato 23 novembre 2001 e qui non impugnato – e non già nel termine di sessanta giorni fissato dalla disposizione, vigente ratione temporis, di cui all’art. 21 della richiamata l. n. 1034 del 1971.

Né tali considerazioni possono essere revocate in dubbio per via della dedotta avvenuta proposizione di ricorso dinanzi al Giudice ordinario, trattandosi di attività processuale, quest’ultima, che non può qui aver refluenze sul predetto termine decadenziale, a pena di elusione del dato normativo sopracitato che stabilisce il termine di proposizione del gravame: quest’ultimo era, peraltro, già spirato al momento della proposizione della predetta azione giurisdizionale civile, avvenuta in data 8 aprile 2003.

6. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato irricevibile.

7. Le spese seguono la regola della soccombenza di cui all’art. 26 cod. proc. amm. e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica) dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali e degli onorari di causa in favore della resistente Amministrazione che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila e zero centesimi), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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