T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 19-01-2011, n. 29

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La ricorrente impugna il provvedimento dd. 17.8.2009 con il quale il Sindaco del Comune di Ortisei ha rigettato la domanda di cambio di residenza da Verona ad Ortisei dalla medesima presentata, motivando che "dagli accertamenti anagrafici effettuati negli ultimi mesi è emerso che Lei non ha la propria dimora abituale presso l’indirizzo dichiarato: via Rumanon n. 66" e che "in data 6.7.2009 Le è stata inviata la comunicazione prevista dall’art. 10bis della legge 7.8.1990, n. 241, la quale non è stata ritirata entro 30 giorni. Pertanto la comunicazione è stata rispedita al Comune".

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:

1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, perplessità, illogicità e violazione del giusto procedimento, carenza di motivazione;

2. Eccesso di potere per incompletezza e difetto dell’istruttoria.

L’Amministrazione dell’Interno, costituitasi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato di Trento, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Comune di Ortisei non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 12.1.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

E’ fondata l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dall’Amministrazione dell’Interno.

Secondo il costante e condiviso orientamento della giurisprudenza, le controversie concernenti gli atti di iscrizione e cancellazione anagrafica rientrano nella giurisdizione ordinaria, in quanto coinvolgono posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo: "Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo considerato che l’ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto nell’interesse sia della pubblica Amministrazione, sia dei singoli individui (così che non sussiste solo l’interesse pubblico alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche l’interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici), che tutta l’attività dell’ufficiale d’anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche e che, di conseguenza, la suddetta regolamentazione non contiene norme sull’azione amministrativa, ma norme di relazione a disciplina di rapporti intersoggettivi, senza alcun potere per l’Amministrazione di degradare i diritti soggettivi così attribuiti ai singoli individui" (cfr. T.R.G.A. Bolzano, 16.2.2009, n. 50; 31.7.2008, n. 272; 14.3.2005, n. 95; 13.12.2004, n. 534; 20.3.1996, n. 72; nello stesso senso: Cassazione civile, Sez. Un., 19 giugno 2000, n. 449; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 gennaio 1990, n. 14; ord. 16 maggio 2000, n. 2399).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione.

Ai sensi dell’art. 11 del cod. proc. amm. sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.

La natura del contendere giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite in giudizio.

Nulla per le spese per il Comune di Ortisei, non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara INAMMISSIBILE per difetto di giurisdizione, che declina a favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *