Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-01-2011, n. 395 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il ricorso in appello deve essere dichiarato irricevibile in quanto depositato presso la Segreteria della Sezione il 30 novembre 2010 in violazione dell’art. 119, comma 2, cod. proc. Amm., ossia oltre il termine dimidiato di 15 giorni decorrente dall’ultima notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, nella specie avvenuta il 2 novembre 2010.

Ritenuto comunque di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio, confermando peraltro a carico della parte ricorrente il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.L.vo 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio, confermando a carico della parte ricorrente il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.L.vo 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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