Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-01-2011, n. 394 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il ricorso in epigrafe va respinto, in quanto – come rettamente affermato dal giudice di primo grado – l’allegazione della circostanza secondo cui non sarebbe stata data notizia al difensore della parte dell’avvenuta fissazione della pubblica udienza nella quale è stata trattenuta per la decisione la causa proposta dalla parte medesima non costituisce, a" sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., presupposto per la proposizione della domanda di revocazione del relativo giudicato, ma motivo di appello, nella specie non proposto.

Né può rilevare in contrario l’ulteriore circostanza, allegata nella presente fase di giudizio dalla ricorrente medesima, dell’avvenuta presentazione al Comune di una domanda di accertamento di conformità a" sensi dell’art. 36 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 avente ad oggetto la sorte della stessa realità edilizia per cui è stato pronunciato il giudicato, e ciò in quanto tale istanza va essenzialmente riguardata quale atto di parte introduttivo di un procedimento amministrativo ulteriore e distinto rispetto a quello che ha dato origine alla statuizione giudiziale vigente inter partes.

La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione Comunale esonera il Collegio dalla pronuncia sulle spese e gli onorari di causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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