Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-11-2010) 25-01-2011, n. 2376 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il difensore di L.G.B. ricorre avverso provvedimento della CdA di Brescia 22.1.2010 con il quale è stata rigettata istanza di restituzione in termine per impugnare la sentenza del tribunale Brescia 23.3.2009.

Deduce violazione di legge e carenze nella motivazione, atteso che la mancata, tempestiva conoscenza dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna fu dovuta al fatto che la notifica avvenne a mani della moglie dell’imputato, dalla quale tuttavia egli era separato di fatto, non abitando più, quindi, nella casa coniugale.

In detta abitazione egli si portava periodicamente anche per ritirare la posta.

Il fatto che la richiesta di remissione in termini sia posteriore di pochi giorni alla scadenza del termine per impugnare è sintomo della buona fede del L. e avrebbe dovuto essere apprezzato dalla CdA. Per altro, la novella del 2005 ha determinato una vera e propria inversione dell’onere della prova in quanto non spetta più all’imputato dimostrare di non aver avuto conoscenza della sentenza contumaciale, ma spetta al giudice dimostrare che tale conoscenza vi fu.

In data 10.11.2010 la difesa del L. ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del PG. Il ricorso è infondo e merita rigetto.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Anche in base al nuovo testo dell’art. 175 c.p.p. (come novellato dal D.L. n. 17 del 2005, art. 1, conv. in L. n. 60 del 2005), spetta all’imputato che chiede la restituzione in termini per l’impugnazione, dare la prova del momento della conoscenza effettiva della sentenza pronunciata nel giudizio contumaciale, con la conseguenza che, ove detta prova non sia pienamente raggiunta, non può essere concesso il nuovo termine per l’impugnazione (ASN 200545716-RV 233206).

Per altro, è stato – ragionevolmente – ritenuto (ASN 200611883-RV 233613) che la prova delle effettiva conoscenza del procedimento, che esclude la concedibilità della restituzione in termini, ben possa essere desunta dalla nomina di un difensore di fiducia (a differenza di quanto avviene nel caso della notifica dell’estratto a un difensore di ufficio: cfr. ASN 200728079-RV 237528).

Orbene, l’art. 175 c.p.p., comma 2, prevede, come è noto, che la restituzione in termine è dovuta salvo che sia provato che l’imputato abbia avuto conoscenza del procedimento, ovvero del provvedimento che lo riguardano.

Ebbene, la nomina di ben due difensori di fiducia, come osserva il requirente PG, costituisce sintomo significativo della piena conoscenza del procedimento in appello.

Il L. dunque, rimasto contumace, non poteva ignorare (nè poteva ignorarlo chi lo assisteva) che gli sarebbe stata notificata la sentenza, proprio in quanto contumace e se, come assume (ma non prova) egli era, da tempo, assente dalla casa coniugale, l’avere, nella consapevolezza dell’imminente notifica, trascurato un attento controllo della posta "in entrata", comportava l’accettazione del rischio di una tardiva conoscenza della esistenza della sentenza di secondo grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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