Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-11-2010) 25-01-2011, n. 2375

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La difesa di B.R. ricorre avverso l’Ordinanza del GIP di Venezia con la quale, rigettata la richiesta di archiviazione formulata dal PM in relazione alla violazione dell’art. 640 c.p., imponeva al PM la formulazione coatta di capi di imputazione in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta. Il ricorso eccepisce l’abnormità del procedimento.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

L’Ordinanza del GIP lagunare è inoppugnabile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (cfr. da ultimo Cass. 12.10.2010, Vecchio, CED Cass. Rv. 247577). Nè è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione (cfr. Cass. Sez. 6,20.1.2010, P.O. in proc. Iannantuono, Rv. 246407).

Infatti, nella vicenda processuale che pertiene alla richiesta di archiviazione, il processo decisionale non ancora il Giudice ad una specifica domanda, bensì aderisce alle risultanze istruttorie in relazione alla quali egli è libero di ravvisare profili di rilievo penale, ancorchè non considerati dall’organo di accusa, tenendo anche conto dei lati poteri di delibazione del fatto assegnati al GIP, quali sottesi dall’art. 408 (in tal senso cfr. anche Cass., Sez. 1, 24.11.2006, PM. in proc. Laccetti, CED Cass. 236003; Cass., Sez. 5, 7.10.2008, Frizzo, CED Cass. 241724).

Dalla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fidare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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