Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-11-2010) 25-01-2011, n. 2373 Riabilitazione e cura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Propone ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625 bis c.p.p.) N.G. avverso la sentenza della Cassazione, 1^ sez. penale, in data 21 gennaio 2009 con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 29 gennaio 2008.

Con tale ultima decisione la Corte nissena aveva confermato la condanna del N. in ordine ai reati L. n. 685 del 1975, ex artt. 71 e 75, per fatti commessi nel (OMISSIS).

Deduce:

1) l’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità in relazione alla mancata applicazione degli artt. 178 e 179 c.p.p..

Egli aveva dedotto con ricorso la nullità delle sentenze di primo e secondo grado in quanto gli era stato nominato un difensore di fiducia in violazione dell’art. 96 e segg. c.p.p. e si erano verificate numerose nullità per la illegittimità delle notificazioni di atti ad esso imputato, detenuto.

La Corte aveva sostenuto trattarsi di nullità non più deducibili nonostante la chiara natura assoluta delle nullità medesime.

2) altro errore sarebbe costituito dalla affermazione della Corte di cassazione di non potere decidere sui motivi di ricorso concernenti il merito della decisione per mancata produzione della documentazione da parte della difesa: la documentazione era invece stata puntualmente citata ed era presente nel fascicolo processuale.

Il ricorso è inammissibile.

E’ noto che la giurisprudenza assolutamente costante della Cassazione evidenzia come ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, sia necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata senza di essa, per cui deve escludersi che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione (Sez. 3, Sentenza n. 35509 del 21/06/2007 Cc. (dep. 25/09/2007) Rv.

237514).

E’ in altri termini inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. con il quale si deducano errori di interpretazione di norme giuridiche, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di un’inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali (Sez. 6, Sentenza n. 3522 del 09/12/2008 Cc. (dep. 27/01/2009) Rv. 242658).

Nella specie deve dunque dichiararsi inammissibile il ricorso con il quale il condannato ha dedotto la erronea valutazione da parte della Cassazione, di questioni di nullità assoluta.

Invero non si tratta, come è evincibile chiaramente dalla lettura della sentenza, di un errore di percezione, quanto piuttosto, di una valutazione, per giunta ampia ed argomentata, da parte del giudice della legittimità sulla non apprezzabilità dei vizi di nullità dedotti dal ricorrente, soprattutto in ragione del difetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso così come specificati dall’art. 581 c.p.p. e come interpretati dalla costante giurisprudenza: norma e giurisprudenza che richiedono non solo la specifica indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che comproverebbero in via di fatto la fondatezza del motivo di ricorso, ma anche la allegazione degli stessi.

Nessun difetto di percezione è poi rinvenibile nella decisione della I sezione di ritenere inammissibili gli ulteriori motivi di gravame, posto che nella sentenza gravata si evidenzia, come snodo cruciale della intera motivazione, il fatto che i motivi di censura della ricostruzione del fatto erano stati articolati con argomentazioni di tipo "meramente fattuale" e quindi non in linea con i dettami posti dall’art. 606 c.p.p. che richiede la indicazione di violazione di legge o di vizi della motivazione del provvedimento impugnato.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *