Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2010) 25-01-2011, n. 2362

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

quanto segue:

Il TdR di Messina, con ordinanza del 24.8.2010, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Messina che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare carceraria emessa nei confronti di T.P.G., condannato in primo grado perchè riconosciuto colpevole dei delitti ex art. 612 bis c.p., commi 1 e 2, art. 388 c.p., comma 1 e art. 385 c.p..

Ricorre per cassazione il difensore e deduce manifesta illogicità di motivazione per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che la questione da decidere non è, come ritiene il TdR, il fatto che il T. abbia violato gli AA.DD., ma il fatto che lo stesso si trovi in carcere ormai da 6 mesi, in assenza dei necessari presupposti.

Il TdR evidentemente ignora che la Corte cost. con sentenza 265/10 ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 275 c.p.p., comma 3, secondo e terzo periodo.

Se dunque non può esservi presunzione di pericolosità per gravi delitti a sfondo sessuale, certo non può esservi per il molto meno grave reato di stalking. Inoltre non è stato chiarito quali sarebbero le esigenze cautelari che il provvedimento custodiate dovrebbe scongiurare.

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Il ricorrente va condannato alle spese del procedimento.

E’ innanzitutto da rilevare che il ricorrente denunzia illogicità di motivazione per non dimostrata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma poi sviluppa le sue argomentazioni centrandole essenzialmente sulla pretesa mancanza di esigenze cautelari.

D’altra parte, se, come si legge, il T. risulta essere già stato condannato in primo grado va ricordato che, una volta intervenuta la sentenza di condanna, anche non definitiva, la possibilità di valutare in sede cautelare i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’imputato deve ritenersi limitata soltanto alla prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, restando esclusa la rivalutabilità del profilo meramente indiziario del quadro di risultanze, che è stato già apprezzato, con il rigore e l’estensione dell’assunzione delle prove, nella sede del dibattimento ed ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato (ASN 200438036-RV 230049).

Quanto alle esigenze cautelari, è da notare come il TdR abbia valutato la personalità del ricorrente, formulando prognosi infausta in considerazione della reiterazione della condotta criminosa e della violazione degli obblighi connessi al regime degli AA.DD..

Vale a dire che tale violazione viene presa in considerazione per la sua valenza sintomatica e non perchè costituisca l’oggetto della decisione.

E’ di tutta evidenza quindi che la esigenza cautelare che il Collegio ritiene di dover neutralizzare è quella di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) ed è altrettanto evidente che l’apparato argomentativo esibito dal provvedimento impugnato non è nè illogico, nè carente.

Deve farsi luogo alle comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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