T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-01-2011, n. 34 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il ricorso sia manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dato che, come eccepito dall’amministrazione nella sua memoria di costituzione, è pacifico che le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego mediante selezione in base alle graduatorie ex art. 16, della legge 28 febbraio 1987 n. 56 rientrano nella giurisdizione del g.o., non potendo le stesse ricomprendersi fra le procedure concorsuali riservate dall’art. 63, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 alla giurisdizione amministrativa (cfr. da ultimo Cassazione, Sezioni unite civili, 3 novembre 2009, n. 23202);

Ritenuto pertanto che la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta in applicazione dell’articolo 11, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *