T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-01-2011, n. 33 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

indipendentemente dalla data di notifica alla ricorrente del provvedimento impugnato, il ricorso sia manifestamente inammissibile per tardività del deposito dato che: a) oggetto di impugnazione è un provvedimento recante espropriazione a favore del comune di Latina di suoli occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche; b) il ricorso è stato notificato in data 12 novembre 2010 e depositato il successivo 10 dicembre 2010 in segreteria; c) l’articolo 119, lett. f, cod. proc. amm. (che riprende le disposizioni dell’abrogato articolo 23bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) dispone la riduzione alla metà dei termini processuali, ivi incluso quello di deposito del ricorso, tra l’altro per i ricorsi concernenti procedimenti di esproprio preordinati alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità; d) il rito speciale si applica anche alla domanda di risarcimento dei danni ex articolo 32, comma 1, cod. proc. amm.;

P.Q.M.

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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