T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 124 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame la società L. s.p.a. impugna il verbale della Conferenza di servizi decisoria, convocata presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 28 ottobre 2004 e quello della Conferenza dei servizi istruttoria del 12 ottobre 2004, oltre ai presupposti atti e pareri resi dalle altre Amministrazione evocate in giudizio, come in epigrafe precisato.

Deduce:

1. Violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e degli artt. 2, comma 1, lett. d), 7, 8, 15, comma 2, e degli allegati 3 e 4 del d.m. n. 471/1999. Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità, dell’incongruità dell’istruttoria e della carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 14 bis, 14 ter e 15, anche in relazione agli artt. 3, comma 1, 7 e segg. e 10 lett. b) della l. n. 241/1990.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e del d.m. n. 471/1999, con riferimento all’allegato 4. Incompetenza. Eccesso di potere per illogicità e incongruità della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.m. n. 468/2001, anche in relazione all’art. 1 della l. n. 426/1998 e all’art. 15 del d.m. n. 471/1999.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 e del d.m. n. 471/1999. Eccesso di potere per manifesta illogicità e incongruità della motivazione.

5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 e del d.m. n. 471/1999. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e assenza di istruttoria. Incompetenza.

6. Illegittimità diretta e derivata dall’illegittimità della diffida del Sindaco del Comune di Piombino del 21 febbraio 2001.

7. Illegittimità diretta e derivata dall’illegittimità della conferenza di servizi del 26 luglio 2002 per il s.i.n. di Piombino e successive conferenze di servizi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 e del d.m. n. 471/1999 e in particolare dell’allegato 1. Eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta. Incompetenza.

La vicenda in contenzioso, sinteticamente riassunta, prende le mosse dall’ordinanza del 21 febbraio 2001 con la quale il Sindaco del Comune di Piombino diffidava la Siderco s.r.l. e la L. s.p.a. "in quanto responsabili dell’inquinamento ed attuali occupatori dell’area" di proprietà del comune, denominata Città Futura, secondo il Piano regolatore vigente, "ad avviare, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della diffida stessa, le procedure amministrative per la bonifica dell’area, presentando al Ministero dell’ambiente il piano della caratterizzazione, indicando altresì quali sono gli interventi di messa in sicurezza adottati o che si intendono adottare".

Contro tale diffida, la società si presentava ricorso a questo Tribunale amministrativo iscritto al n. RG 1046/2002.

Al contempo, la società ricorrente, pur precisando di non prestare acquiescenza all’ordine impartito dal Comune, in ottemperanza alla diffida, in data 4 aprile 2002, presentava agli enti competenti il piano di caratterizzazione.

Alla conferenza di servizi convocata presso il Ministero dell’ambiente in data 26 luglio 2002 veniva approvato il "progetto per il piano di caratterizzazione preliminare delle aree di competenza della pubblica amministrazione denominate Città futura e Demanio".

Anche il verbale della predetta conferenza di servizi veniva impugnato dall’odierna ricorrente con il già menzionato ricorso.

La società L. Piombino S.p.A., nel frattempo succeduta a L. S.p.A. nella titolarità e gestione dello stabilimento industriale di Piombino, presentava, ai sensi del d.m. n. 471/1999, il piano di caratterizzazione dell’area dello stabilimento di Piombino.

Alla conferenza di servizi del 28 ottobre 2004 le Amministrazioni presenti esaminavano gli elaborati progettuali presentati, deliberando, tra l’altro, di "richiedere a tutti i soggetti obbligati (fra i quali la società ricorrente) di adottare gli interventi di messa in sicurezza di emergenza comprendenti anche l’eliminazione degli hot spot presenti nella falda e nei suoli, da considerarsi, almeno in fase di prima approssimazione, come casi di inquinamento che superino di oltre dieci volte il valore tabellare per le acque, relativamente ai parametri molto tossici, cancerogeni e persistenti, come indicati nella nota ISS n. 039021 AMPP/IA.12 allegata al presente verbale…".

Al contempo veniva deliberato che "in caso di perdurante inadempienza delle aziende, saranno attivati, previa messa in mora, i poteri sostitutivi in danno dei medesimi soggetti inadempienti".

Assumendo l’immediata lesività delle determinazioni contenute nel suddetto verbale e negli atti ad esso presupposti la società L. ne chiedeva l’annullamento con il ricorso in trattazione.

Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Con memoria depositata il 19 novembre 2010 la ricorrente ha reso noto di rinunciare, ritenendo cessata la materia del contendere, alla coltivazione dei motivi sesto e settimo.

Nel merito, deve preliminarmente essere vagliata l’eccezione di inammissibilità del gravame prospettata dalla difesa erariale in ragione dell’affermata natura endoprocedimentale degli atti impugnati.

L’eccezione merita condivisione.

Con plurime sentenze questa Sezione ha avuto modo di osservare, in analoghe controversie, che "la conferenza di servizi, proprio perché è solo un modulo procedimentale e non costituisce anche un ufficio speciale della Pubblica amministrazione, autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, riverbera certamente i suoi effetti (che sono di natura procedimentale) sull’atto finale (cfr. Cons. St. IV sez., 9 luglio 1999 n. 1193), ma non assurge alla dignità di organo "ad hoc", né acquista soggettività giuridica autonoma, essendo solo uno strumento procedimentale di coordinamento di Amministrazioni che restano diverse tra loro e mantengono la rispettiva autonomia soggettiva (cfr. Cons. St. IV Sez. 14 giugno 2001 n. 3169)".

Per conseguenza, esprimendo un avviso dal quale non si rinvengono motivi per discostarsi, deve concludersi per la natura endoprocedimentale di tali atti, trattandosi di verbali di conclusione dei lavori di conferenze di servizi che, seppur decisorie, non assurgono al rango di provvedimenti conclusivi e quindi idonei a pregiudicare la posizione giuridica della società ricorrente (T.A.R. Toscana, sez. II, 24 agosto 2009, n. 1398; id., 14 marzo 2007, n. 383; id. 20 ottobre 2006, n. 4565).

Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile per difetto di interesse.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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