Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 26-01-2011, n. 2620

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M., a mezzo del nominato difensore, ha proposto opposizione al decreto emesso in data 2 ottobre 2009 dalla Corte di Appello di Lecce, con il quale era stata revocata, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Lecce, la già disposta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ricostruiti i passaggi procedimentali della vicenda, l’esponente osserva che l’Agenzia delle entrate con nota del 10.9.2009 indicò il reddito dichiarato dallo S., per l’anno 2007, pari ad Euro 11.797,00; e sulla base di tale indicazione stimò l’ammontare dei redditi per l’anno successivo, non disponendo ancora della relativa dichiarazione.

Rileva la parte che nell’anno 2008 – che viene in rilievo rispetto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che occupa, presentata in data 2.3.2009 – il reddito percepito dallo S. fu inferiore rispetto all’anno precedente, attestandosi in Euro 7.734,42. Tanto premesso, l’esponente considera che ai fini dell’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità del beneficio, possono favorevolmente rilevare le variazioni reddituali dell’interessato, intervenute dopo la presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi, che abbiano) fatto scendere il reddito ad un importo inferiore alla somma indicata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 (Cass. Sez. 4, 16.11.2005, n. 8103). Sotto altro aspetto il ricorrente considera che il decreto di revoca che occupa venne adottato senza preventivo avviso all’interessato, in violazione del principio del contraddittorio.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha rilevato l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, atteso che la vigente normativa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1, lett. d) e art. 113 non prevede il preventivo avviso all’interessato. La parte pubblica evidenzia, di converso, la fondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che la Corte di Appello procedente omise di valutare che i redditi del richiedente, per l’anno 2008, avevano subito una flessione rispetto all’anno precedente, accertamento necessario alla stregua dell’orientamento espresso dalla Suprema Corte, in forza del quale deve ritenersi legittima la dimostrazione da parte del richiedente di una variazione di reddito avvenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento.

Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito specificati.

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 1, prevede, come condizione per l’ammissione al beneficio, che il richiedente abbia un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito, non superiore a Euro 9.296,22 (salvo gli adeguamenti previsti dal successivo art. 77). La medesima norma, per l’accertamento del requisito reddituale, fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Il problema posto dal ricorrente riguarda il caso delle variazioni reddituali, intervenute dopo la presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi, che abbiano fatto scendere il reddito ad un importo inferiore alla somma indicata e tale da non costituire più ostacolo all’ammissione al beneficio.

Interpretata con criteri meramente letterali la norma ricordata potrebbe condurre ad escludere la rilevanza delle variazioni successivamente intervenute, ma un’interpretazione logica e sistematica della norma consente di pervenire a conclusioni diverse.

La scelta di utilizzare il criterio del riferimento alla dichiarazione dei redditi è infatti ricollegato alla necessità di utilizzare un criterio oggettivo e predeterminato, sia pure di provenienza di parte, al fine di evitare complessi accertamenti che appesantirebbero ingiustificatamente il processo penale. Ma si può ragionevolmente affermare che la scelta legislativa sia fondata altresì sulla massima di esperienza che, nella normalità dei casi, il reddito tende a rimanere invariato o a crescere e quindi il legislatore non ha ritenuto di disciplinare espressamente il caso della diminuzione rispetto alla presentazione dell’ultima dichiarazione. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che poichè questo caso – la diminuzione avvenuta dopo la presentazione della dichiarazione – può ovviamente verificarsi e poichè la fattispecie non è espressamente disciplinata, non sembra che da tale omissione possa trarsi la conclusione che la variazione sia irrilevante e che il Giudice dell’ammissione o dell’opposizione non debba tenerne conto.

Insomma nè la lettera della legge nè lo scopo da essa perseguito autorizzano a ritenere esclusa la possibilità per il richiedente di dimostrare l’intervenuta variazione di reddito a suo sfavore anche perchè una diversa interpretazione inciderebbe negativamente sull’effettività della difesa dell’imputato.

Sotto diverso profilo va rilevato che le variazioni (in aumento) dei limiti di reddito devono essere comunicate dal richiedente che ne assume l’impegno con l’istanza presentata (art. 79, comma 1, lett. d) e che la mancata comunicazione della variazione dei limiti di reddito costituisce motivo per la revoca dell’ammissione (art. 112, comma 1, lett. a).

Dalla disciplina sommariamente riassunta si ricava dunque la rilevanza, per la conservazione del beneficio, delle variazioni dei limiti di reddito anche se intervenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Sarebbe dunque illogico escludere la rilevanza se la variazione – invece di avere l’effetto di escludere il beneficio – valga invece a far rientrare l’istante nei limiti richiesti per l’ammissione al medesimo; fermo restando che, a fronte di una dichiarazione dei redditi che indichi un livello di reddito superiore a quello previsto (dichiarazione che costituisce una sorta di confessione stragiudiziale), incombe sul richiedente fornire la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8103 del 16/11/2005 Cc. (dep. 08/03/2006) Rv. 233529.

Il motivo ora esaminato, di natura assorbente, implica l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice competente a decidere sulla richiesta di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato di S.M., che si adeguerà ai principi indicati verificando se il ricorrente abbia fornito la prova rigorosa della diminuzione di reddito idonea a ritenere non superati i limiti di reddito previsti. Di converso, risulta infondato il motivo di censura con il quale la parte osserva che il decreto di revoca che occupa venne adottato senza preventivo avviso all’interessato; ed invero, come rilevato dal Procuratore Generale, le vigenti disposizioni in materia – D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, commi 1 e 3, – non stabiliscono che il giudice provveda a seguito di preventivo avviso all’interessato.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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