T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 122 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso rubricato al n. R.G. 1151/1998, il ricorrente, all’epoca dei fatti titolare di un’autorizzazione al commercio ambulante di tipo B, insorgeva avverso la nota del 16 gennaio 1998 con cui il Comune di Scandicci aveva respinto la richiesta di modifica della graduatoria, già approvata con ordinanza sindacale del 7 febbraio 1995, per l’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nel mercato settimanale di piazza Togliatti.

2. In particolare il ricorrente lamentava che, secondo il criterio per l’assegnazione dei posti già previsto dal regolamento del 1993, ulteriormente confermato dalla legge n. 77/1997 in materia di commercio, la rilevazione delle presenze, decisiva ai fini della formazione della graduatoria, non poteva essere compiuta soltanto a partire dal 1990, ma doveva tener conto delle presenze maturate in precedenza e già computate nella graduatoria formata con ordinanza sindacale n. 700 del 1987, nella quale risultava il primo degli esclusi.

3. Con sentenza n. 4371, depositata l’8 ottobre 2004, questo Tribunale amministrativo regionale accoglieva il gravame, annullando l’atto impugnato e sancendo "l’obbligo del Comune di Scandicci di adottare ogni conseguente determinazione congruente con le esposte argomentazioni".

4. Con il ricorso in trattazione il sig. C., lamentando un danno patrimoniale e morale conseguente all’illegittima azione della pubblica amministrazione, ne domanda il risarcimento, allegando le seguenti motivazioni.

L’illegittima esclusione operata nei suoi confronti dal Comune intimato avrebbe concretamente privato il ricorrente della possibilità di conseguire effettivi guadagni provenienti dalla partecipazione al mercato che, soprattutto nelle giornate di sabato, in cui il ricorrente è autorizzato all’occupazione del posto, consentirebbe notevoli introiti.

A tal fine il ricorrente produce una relazione tecnica di stima dalla quale si ritrae un mancato utile di Euro 98.986,81, prendendo a base di calcolo l’utile (ovvero l’incasso meno il costo della merce) relativo alle giornate lavorate nell’anno 1996 e moltiplicandole per le giornate lavorative calendarizzate per gli anni dal 1996 al 2007. Per determinare il mancato incasso si è raddoppiato il risultato di cui sopra in considerazione dello svolgimento dell’intera giornata di mercato. Inoltre, afferma il ricorrente che, a seguito del successivo cambiamento della distinzione delle licenze per il commercio tra le due categorie generali, alimentare e non, e rientrando quella del ricorrente nella seconda, egli avrebbe potuto utilizzare la sua licenza anche per la commercializzazione di prodotti alimentari, conseguendo con tutta probabilità ricavi ancora maggiore. Per tale profilo viene richiesta una valutazione in termini equitativi.

Infine, secondo il deducente, egli sarebbe stato costretto, a seguito dell’illegittimo comportamento del Comune, a cedere il ramo d’azienda concernente l’autorizzazione amministrativa sulla quale erano maturate le presenze nel mercato settimanale di piazza Togliatti nel comune di Firenze. Per effetto di tale cessione il ricorrente acquistava, ad un prezzo doppio rispetto a quello della cessione di cui sopra, altre due licenze per i mercati rionali di Firenze, in via Giardini della Bizzaria e in via Pier della Francesca. La comparazione tra i pezzi delle due transazioni mostrerebbe come il ricorrente non avrebbe potuto realizzare fino in fondo il valore economico insito nell’azienda ceduta.

Conclusivamente, il danno subito viene quantificato nella somma complessiva di Euro 150.000,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

5. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

6. Il ricorso è suscettibile di accoglimento nei limiti di seguito precisati.

7. Va, in primo luogo, precisato, argomentando in merito alla tesi di parte avversa, che sussistono nella fattispecie tutti i presupposti che configurano la responsabilità dell’Amministrazione comunale.

8. E’ noto, per essere ormai principio consolidato in giurisprudenza, che l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento, dal quale deriva la lesione in capo al soggetto titolare dell’interesse legittimo, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, affinché si configuri una responsabilità dell’apparato amministrativo procedente; occorre infatti la prova dell’esistenza di un danno, che l’interessato deve fornire, l’accertamento del nesso di causalità diretta tra l’evento dannoso e l’operato dell’Amministrazione e, infine, l’imputazione dell’elemento dannoso a titolo di dolo o colpa della Pubblica amministrazione da ritenersi sussistente nell’ipotesi in cui l’adozione della determinazione illegittima, che apporti lesione all’interesse del soggetto, si sia verificata in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione a cui deve ispirarsi l’attività amministrativa.

9. Esaminando partitamente i singoli profili risulta, innanzitutto, provato il danno subito dal ricorrente, qualificabile ex art. 1223 cod. civ., in termini di lucro cessante, sebbene con le limitazioni di cui si dirà in merito alla sua quantificazione.

Quanto al nesso causale è evidente la relazione diretta tra il pregiudizio subito dall’interessato e l’atto dichiarato illegittimo con la sentenza n. 4371/08 di questo T.A.R.. E’ superfluo sottolineare in proposito che la mancata utile collocazione del sig. C. nella graduatoria per l’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nel mercato settimanale di piazza Togliatti gli impedito la partecipazione a tale mercato sottraendogli le conseguenti possibilità di guadagno.

10. In ordine all’elemento soggettivo, va rilevato che l’art. 2043 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi, non conosce, quale rete di contenimento, l’intensità della colpa, sicché la sua responsabilità va ritenuta anche quando la colpa è di grado lieve e ciò risulti positivamente (Cons. Stato sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038).

Nella fattispecie, poi, non appaiono sussistere quei presupposti individuati dalla giurisprudenza al fine di eliderne la responsabilità, ossia l’equivocità e la contraddittorietà della normativa applicabile, la novità delle questioni, le oscillazioni giurisprudenziali nella materia (Cons. Stato sez. VI, 23 luglio 2009 n. 4628; T.A.R. Liguria, sez. I, 23 dicembre 2009, n. 3875).

Invero, la tesi di controparte secondo cui non sarebbe esistito un criterio normativamente fissato per stabilire le date di riferimento per il calcolo delle presenze non può essere condivisa.

La sentenza del T.A.R., infatti, pur dando conto di questo profilo, ha posto in evidenza, ai fini della dichiarazione di illegittimità dell’atto, che l’Amministrazione ha agito in modo contraddittorio e colpevolmente illogico, prima applicando per la formazione della graduatoria il criterio del maggior numero di presenze complessive, senza alcuna limitazione temporale, e poi elidendo tale opzione, senza fornirne alcuna motivazione, ha posto come termine a quo le presenze maturate dal 1990.

Si è posto così in essere, secondo una condivisibile valutazione, un comportamento in contrasto con il canone generale di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione di cui s’è detto.

11. In ordine alla quantificazione della pretesa risarcitoria si osserva che il metodo di calcolo prospettato dal ricorrente non appare idoneo a rappresentare l’effettiva consistenza numeraria del danno.

Si osserva, in primo luogo, che non si comprende la ragione per cui i compensi scaturiti dalle vendite mattutine debbano essere raddoppiati in ragione di una presumibile presenza anche nella parte pomeridiana della giornata: non c’è, infatti, evidenza probatoria in ordine ad un pregresso comportamento similare tenuto dall’interessato negli anni antecedenti al 1997.

Analogamente è sfornita di prova e supportata da argomenti meramente probabilistici la tesi secondo cui il ricorrente avrebbe potuto utilizzare la sua licenza anche per la commercializzazione di prodotti alimentari.

Priva di prova è, altresì, la pretesa di collegare la decisone di cedere la licenza con il provvedimento annullato e, in ogni caso, l’assunto di un maggior valore da annettere all’azienda ceduta è anch’esso sostenuto da mere illazioni.

Per quanto attiene propriamente ai danni diretti all’attività caratteristica svolta occorre precisare che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della stima del pregiudizio effettivamente subito, è quello intercorrente dalla data del provvedimento impugnato (16 gennaio 1998) a quella di vendita della licenza (26 giugno 2002).

Corretto appare, invece, il metodo di rilevazione dei guadagni perduti, ottenuto attraverso il raffronto tra la media dei profitti dell’ultimo anno antecedente la data di cui sopra e quella dei profitti conseguiti nel periodo successivo, avuto riguardo alla differenza netta tra i ricavi e il costo delle merci.

A tale criterio, quindi, ritenendo il Collegio di dovere fare applicazione dell’art. 34, comma 4, del c.p.a., dovrà attenersi il Comune, in contraddittorio con l’interessato, per la determinazione effettiva del danno subito.

Trattandosi di debito di valore, la somma così ottenuto dovrà essere maggiorata di rivalutazione e interessi, secondo il tasso legale vigente anno per anno.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone la condanna del Comune di Scandicci al risarcimento del danno secondo i criteri sopra enunciati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune di Scandicci al risarcimento in favore del ricorrente del danno da questi subito da liquidarsi secondo i criteri in motivazione precisati.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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