Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-11-2010) 26-01-2011, n. 2761

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa Città, ha confermato la dichiarazione di responsabilità del P., in relazione al reato di lesioni in danno di Pa.El., ma ha rideterminato la pena in Euro 600,00 di multa.

2.- L’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione, affermando che la dichiarazione di responsabilità si fondava solo sulle dichiarazioni della parte lesa.

3.- Il ricorso è manifestamente infondato.

Ora, anche se non è necessario il riscontro esterno alle dichiarazioni della parte lesa (Cass., sez. 3^, 13 novembre 2000, n. 2001, sez. 6^, 23 maggio 2007, n. 38066) in quanto, come teste, essa è tenuta a dichiarare il vero, nella specie è stata data contezza dell’attendibilità di essa, in quanto la dichiarazione della stessa, secondo cui, in occasione dell’accompagnamento a scuola del figlio minore a lei affidato, l’imputato si era introdotto nella di lei automobile, le si era seduto a fianco e le aveva punto la gamba con un ago da siringa, era riscontrata dal referto medico rilasciato alle ore 8,51, subito dopo il fatto avvenuto alle ore 8 circa dell’11 maggio 2005, che attestava "lesione puntiforme con alone lievemente iperemico della coscia destra come da puntura di oggetto aghi forme".

Tale giustificazione non può essere contestata in questa sede di legittimità avendo il giudice dell’appello dato conto dei motivi per i quali essa è stata ritenuta logicamente valida (ad es. Cass., sez. 6^, 23 maggio 2007, n. 38066).

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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