Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-02-2011, n. 4479 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tribunale di Genova, decidendo sull’appello proposto da M. W. e M.L., in proprio e quali rappresentanti della figlia minore V., nei confronti della sentenza del giudice di pace di Genova, che aveva condannato P.D. e la Sai Assicurazioni al risarcimento del danno subito dagli attori nello scontro tra la loro auto e quella del P. sulla SS tra (OMISSIS), nella misura del 30%, statuiva che la responsabilità del P. era esclusiva e che i convenuti andavano condannati al risarcimento dell’intero danno.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P..

Resistono con controricorso gli intimati. Tutte le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione

1.1. Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio di procura specifica, in quanto trattandosi di procura a margine, la specificità è assicurata dal costituire un corpus inscindibile con il ricorso (Cass. S.U. n. 12625/1998).

1.2. Inammissibile è anche l’eccezione di nullità della notifica nei confronti di M.V., effettuata ai genitori nella qualità, pur essendo la predetta divenuta maggiorenne nelle more, in quanto, premesso che nella fattispecie si tratta di procedimento successivo alla data del 30 aprile 1995, la nullità risulta sanata dalla costituzione personale di M.V..

2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che la corte di merito ha effettuato un’erronea interpretazione delle emergenze testimoniali e documentali ed un’erronea lettura delle difese degli attori. Assume il ricorrente che dalla deposizione del teste M. emergevano circostanze diverse , quanto alla provenienza dei due veicoli, rispetto a quelle affermate dal giudice di appello e che egualmente doveva ritenersi dalla corretta lettura dell’atto di citazione, del rapporto dei carabinieri e dall’esame dell’esperita consulenza di ufficio; che da quest’ultima emergeva solo in via ipotetica che la velocità dell’auto del P. era superiore a km. 50/h.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La censura secondo cui la ricostruzione dell’incidente, come effettuata dal giudice di appello, è in contrasto con le risultanze probatorie, si risolve in una censura di travisamento del fatto. Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass. 10/03/2006, n. 5251;

Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202; Cass. n. 1143 del 2003).

3.2. In ogni caso con la censura il ricorrente mira anche ad una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto all’apprezzamento degli stessi effettuato da parte del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità dell’incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, che concretizzandosi in un giudizio di mero fatto resta insindacabile in sede di legittimità. Alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

(Cass. 15/04/2004, n. 7201; Cass. 14/02/2003, n. 2222; Cass. 25.8.2003, n. 12467).

4. Infondata è anche la censura relative alla liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio. Il giudice di appello ha posto tali spese a carico dei convenuti in corretta applicazione del principio della soccombenza.

5. Il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese sostenute dai resistenti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti, liquidate complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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