Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-11-2010) 26-01-2011, n. 2756

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 7-7-2009 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava a carico di B.M. la sentenza emessa dal Tribunale in data 22-2-2008, con la quale il suddetto imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto per reato di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod., art. 3 bis, comma 4, in relazione al mancato versamento della cauzione al cui obbligo, imposto con provvedimento emesso dal Tribunale misure di prevenzione, notificato il 28-1-2006,il suddetto B. avrebbe dovuto ottemperare nei dieci giorni successivi.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., n. 1, lett. B) ed E) in relazione all’art. 192, comma 2, stesso codice, e L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4.

A riguardo il ricorrente rilevava la illogicità della motivazione che aveva ritenuto che non avesse valore scriminante la deduzione di uno stato di disoccupazione, e sul punto richiamava giurisprudenza di legittimità relativa alla applicazione dell’art. 3 bis L. cit., menzionata in sentenza, sottolineando che resta a carico dell’imputato l’onere di allegazione per dimostrare l’esistenza dello stato di indigenza.

La difesa riteneva che – diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale – l’imputato avesse allegato documentazione attestante l’attuale stato di disoccupazione, determinante uno stato di assoluta indigenza, onde si riteneva che egli fosse privo dei mezzi per adempiere.

Alla stregua di tali motivi il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso risulta inammissibile.

Invero deve evidenziarsi che i motivi di impugnazione sono manifestamente privi di fondamento, e per di più censurano per violazione di legge e illogicità la sentenza senza specificare quali siano gli elementi addotti dal ricorrente per dimostrare il proprio stato di assoluta indigenza, che avrebbe precluso l’adempimento dell’obbligo di versare la cauzione imposta dal Tribunale.

Non risultando a riguardo alcuna prova documentale in tal senso individuata sia in primo grado che in appello, come rilevato dalla Corte territoriale, deve ritenersi correttamente confermata la sentenza emessa a carico dell’imputato appellante, non ravvisandosi le condizioni per escludere la sussistenza del reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4.

Va in tal senso ribadito il consolidato principio enunciato da questa Corte per cui la prova della impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis per indisponibilità dei mezzi economici non preordinata nè colposamente determinata, grava sull’imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall’apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza (Cass. Sez. 5^, sent.32615 del 9-8-2007 – RV 237106 – ed altre), onde deve ritenersi l’inammissibilità dell’impugnazione in esame, ove ci si limita a sostenere solo genericamente di aver fornito ai giudici di merito prova documentale dello stato di indigenza dell’imputato, in assenza di richiami a specifica certificazione allegata.

La Corte deve pertanto dichiarare l’inammissibilità del ricorso ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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