T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 22-01-2011, n. 46 Espropriazione, Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al N.R.G. 946/1999, la Piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo", premesso di essere proprietaria di terreni in Comune di Rivoli destinati all’espropriazione per la realizzazione dell’asse viario di penetrazione NordSud dell’Interporlo TorinoOrbassano, impugnava, chiedendone la sospensione dell’efficacia, la determinazione in epigrafe, con la quale è stata quantificata la relativa indennità provvisoria di esproprio, nonchè "se del caso" la D.G.R. 98/1997.

Con successivo ricorso iscritto al N.R.G. 1706/1999 la medesima ricorrente impugnava poi il decreto di esproprio 779/1999, unitamente alla determinazione oggetto del presente ricorso.

A sostegno della domanda di annullamento della determinazione 524/1999 l’istante deduceva vizi di eccesso di potere e violazione di legge in riferimento alla norma, all’epoca vigente, di cui all’art. 5 bis D.L. 11.7.1992, n. 333, convertito in L. 8.8.1992, n. 359, nonchè in riferimento agli artt. 3 e 7 della L. 241/1990, lamentando che l’Amministrazione, avendo individuato in modo erroneo ed immotivato il valore venale del terreno in questione, non avrebbe correttamente determinato l’indennità da corrispondere per l’esproprio.

Si lamenta che la Regione Piemonte avrebbe omesso di indicare i criteri valutativi utilizzati per quantificare l’indennità provvisoria, nonchè di assicurare le garanzie partecipative al procedimento di determinazione dell’indennità medesima, ponendo conseguentemente la ricorrente nell’alternativa di accettare l’incongrua somma offerta, ovvero, di subirne l’automatica decurtazione del 40%.

Costituendosi in giudizio l’Amministrazione regionale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito ed instava la declaratoria di inammissibilità dell’avversario ricorso e, in subordine per la sua reiezione.

Con ordinanza n. 353 del 28.7.1999 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che "la questione dedotta esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo".

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto do giurisdizione del Giudice amministrativo, rientrando la controversia nella competenza della Corte d’Appello di Torino.

Con le censure si lamenta che l’indennità provvisoria offerta non avrebbe tenuto conto delle valutazioni contenute nella C.T.U. depositata in sede di giudizio di opposizione all’indennità di occupazione (conclusosi con la sentenza 1541/2002 della Corte d’Appello di Torino).

Il gravame è diretto a sindacare la concreta determinazione della somma dovuta per l’espropriazione.

Ne deriva che le censure prospettate esulano dalla giurisdizione amministrativa per spettare a quella dell’A.G.O. ogni questione inerente la misura dell’indennità dovuta al proprietario espropriato.

In una fattispecie analoga alla presente, questo Tribunale ha ritenuto che in tema d’espropriazione per pubblica utilità, la denuncia da parte dell’espropriando di omissioni o vizi della fase procedimentale successiva all’offerta dell’indennità provvisoria e concernenti la determinazione dell’indennità definitiva in sede amministrativa, che si siano tradotti in un impedimento all’esercizio della facoltà di convenire la cessione volontaria del bene a norma dell’art. 12, l. 12 ottobre 1971 n. 865, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo, stante la stretta connessione delle regole procedimentali che si assumono violate con la determinazione dell’indennità e con il presupposto legittimante il potere ablativo dell’Amministrazione, e spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, nel cui potere rientra il sindacato incidentale sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 20 maggio 2009, n. 1443).

Il ricorso appare inammissibile sotto un ulteriore profilo: secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, "con il provvedimento che determina l’indennità provvisoria viene individuata soltanto la somma che, se accettata, diverrà l’indennità definitiva e che, eventualmente, potrebbe portare alla conclusione anticipata del procedimento espropriativo attraverso un atto di cessione volontaria; in caso contrario, l’indennità provvisoria non accettata e il provvedimento che l’hanno determinata, resteranno neutralizzati e assorbiti nella successiva fase dell’iter procedurale preordinato alla determinazione dell’indennità definitiva. Tale atto pertanto, è, generalmente ritenuto non autonomamente e direttamente impugnabile." (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez. 111, 22.4.2010, n. 5714). Sul punto, inoltre, è stato evidenziato che "la determinazione dell’indennità di espropriazione non è di per sè censurabile innanzi a questo giudice, stante il fatto che, in linea di principio, nel giudizio diretto a contestare la legittimità del decreto di esproprio, il provvedimento di determinazione dell’entità della indennità dovuta all’espropriato non ha una sua autonomia, ma costituisce semplicemente uno degli atti necessariamente presupposti del decreto conclusivo del procedimento e, quindi – quale atto in itinere – non è impugnabile direttamente, a meno che se ne contesti la misura, che, peraltro, è questione proponibile innanzi al giudice ordinario e, segnatamente alla Corte d’Appello competente per territorio" (cfr. Tar Veneto, Venezia, 14.9.2010, n. 4746; Cons. Stato, sez. IV 23.3.2010, n. 1706).

Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, rientrando la controversia nella competenza della Corte d’Appello di Torino.

Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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