Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-02-2011, n. 4473 Responsabilità civile; Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 11 ottobre – 23 novembre 2007, la Corte di appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da Milano assicurazioni s.p.a., Ditta Celi Enrico e figlio s.n.c. e C.M., e di quello incidentale di B.R. e P.N., riduceva il risarcimento del danno morale già liquidato dal primo giudice in favore della moglie e dei due figli ( I. e P.N.) del pedone P.P., deceduto a seguito di incidente stradale mentre attraversava la strada Faleriense (Fermo) a seguito dell’investimento da parte della Mistubishi Pajero condotta dal C., e riconosceva a titolo di danno biologico in favore della moglie del P. la somma complessiva di Euro 3.4645,00.

Dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto alla posizione di P.M..

Rilevavano i giudici di appello che la responsabilità esclusiva dell’incidente doveva farsi risalire al conducente della autovettura, che procedeva sulla strada extraurbana, priva di illuminazione e di strisce pedonali, in ora notturna, a velocità eccessiva.

Ritenevano eccessiva la liquidazione del danno morale effettuata dal primo giudice e liquidavano il danno morale tenendo conto della età e dei vincoli familiari dei soggetti.

Escludevano il risarcimento del danno patrimoniale, poichè tutti i figli erano maggiorenni.

Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione solo la figlia I., deducendo la esiguità del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto alla stessa, con la riduzione di un quinto di quanto già attribuito dal primo giudice (da L. 150.000.000 a 120.000.000).

Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., oltre che omessa, insufficiente motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il quesito di diritto con il quale si conclude il motivo è il seguente: "Dica l’Ecc.ma Corte se sia ammissibile e legittimo riconoscere un risarcimento del danno non patrimoniale in favore della giovane figlia della vittima da sinistro stradale in L. 120.000.000, sia pure in via equitativa, addirittura riducendo quello liquidato dal giudice di prime cure, senza alcuna motivazione ma limitando le ragioni della pronuncia ad una generica eccessività dell’importo e senza tener conto della entità oggettiva e soggettiva della sofferenza, pur riconosciute sussistenti nella specie ed operando una liquidazione addirittura al di sotto della misura prevista dalla prevalente giurisprudenza con riferimento al danno morale soggettivo, tradizionalmente inteso e al danno (esistenziale) non patrimoniale da lesione del rapporto parentale".

Il motivo è inammissibile.

Attraverso la denuncia di violazione di norme di legge, la ricorrente finisce per sollecitare a questa Corte una diversa valutazione del risarcimento del danno, compiuta dalla Corte territoriale, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il danno morale richiesto "iure proprio" dai familiari di una persona deceduta (nel caso di specie: la figlia della vittima dell’incidente) va risarcito come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle S.U. della Cassazione (nelle sentenze n. 9556 del 2002 e n. 26972 del 2008) come principio informatore della materia;

tale risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata ( art. 2056 cod. civ.).

Nella liquidazione del danno morale, provocato dalla morte di un prossimo congiunto il giudice di merito deve procedere con valutazione equitativa, tenendo conto delle perdite affettive e della compromissione dell’integrità" familiare.

I giudici di appello, nel caso di specie, hanno considerato l’età del defunto, la esistenza e la presumibile intensità dei legami familiari ed affettivi, nonchè la drammaticità del sinistro ed hanno determinato in via equitativa – l’ammontare del risarcimento dovuto a tale titolo in un importo inferiore a quello stabilito dal primo giudice.

La valutazione compiuta nella sentenza impugnata sfugge a qualsiasi censura, in quanto adeguatamente motivata.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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