Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 500

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 63/2010 questa Sezione ha accolto il ricorso in appello proposto dalla sig.ra A. avverso la sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 19776/2008, resa tra le parti, concernente accesso agli atti della procedura espropriativa relativa all’area dismessa dalla ex Ge.Zoo.V… e di conseguenza ha ordinato al comune di S. Potito Sannitico di far accedere l’appellante agli atti da lei richiesti e di rilasciarne copia.

A fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione comunale la stessa sig.ra A. si è vista costretta a proporre ricorso per ottemperanza della predetta sentenza n. 63/2010. Il predetto ricorso è stato notificato il 30 aprile 2010 e depositato nei termini.

Con successiva memoria depositata il 9.12.2010 la stessa interessata ha comunicato che il comune ha finalmente consentito l’accesso ai documenti richiesti, chiedendo, tuttavia, la condanna alle spese, avendo l’amministrazione provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 63/2010 solo dopo la notifica della diffida e del conseguente ricorso per ottemperanza.

Ciò rilevato, la Sezione non può che dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell’amministrazione comunale, la quale ha adempiuto alle statuizioni di merito con grave e colpevole ritardo (spese da liquidarsi come in dispositivo);
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese a carico del comune di San Potito Sannitico nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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