Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 497 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il T.R.G.A.Sezione Autonoma di Bolzano, con la sentenza in epigrafe, accoglieva i ricorsi incardinati sub R.G. nn. 310/2008 e 205/2009, tra di loro riuniti, proposti da S.G., avverso (i) gli atti del Comune di Ultimo, di adozione di una modifica sostanziale e, in seguito, anche di una modifica non sostanziale, al piano di attuazione relativo alla zona residenziale (di recupero) A2 del Centro storico del paese di S. Valpurga, (ii) i correlativi atti degli organi provinciali, (iii) la concessione edilizia n. 31/2009 rilasciata dal Comune di Ultimo il 25 maggio 2009 per l’ampliamento e la modifica del laboratorio di panificazione sito sulla p.ed. 601 e sulla p.f. 556/35 C.C. S. Valpurga confinante con la p.ed. 675 in comproprietà della ricorrente, e (iv) gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

2. Il T.R.G.A. accoglieva, in particolare, il terzo motivo di ricorso, col quale era stata dedotta la violazione del combinato disposto degli artt. 52, 30, 34bis e 38 l. prov. 11 agosto 1997, n. 13, essendo la modifica sostanziale del piano di attuazione stata adottata senza predisposizione del modello plastico in scala 1:500, prescritta per le zone con densità edilizia superiore a 1,50 mc/mq. Annullava di conseguenza i gravati provvedimenti, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e condannava le amministrazioni resistenti e i controinteressati a rifondere alla ricorrente le spese di causa.

3. Avverso tale sentenza proponevano appello i controinteressati S.R.H. e U. s.a.s., deducendo i seguenti motivi: a) erronea applicazione degli artt. 34bis, 30, 32, 34, 38 e 52 l. prov. 11 agosto 1997, n. 13, in quanto l’adempimento della predisposizione del modello plastico in scala 1:500 sarebbe prescritto solo in sede di redazione/prima approvazione del piano di attuazione, e non anche in sede di modifica sostanziale apportata al piano, e prevedendo il successivo art. 47 comunque la possibilità di sostituire il modello plastico con una rappresentazione tridimensionale, nella specie presentata da essi appellanti; b) erronea reiezione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso avversario per carenza d’interesse, sollevata sotto i profili della natura completamente sotterranea della costruzione del garagemagazzino, della mancata incidenza dell’attività edilizia nella sfera dominicale della ricorrente e, comunque, della sua conformità al piano di attuazione previgente senza necessità di apportarvi una modifica sostanziale, con conseguente persistente legittimità della concessione edilizia, impugnata esclusivamente per vizi derivati dalla pretesa illegittimità della modifica al piano di attuazione, nonché violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere i primi giudici ritenuto che essi controinteressati avessero ammesso che l’opera sporgesse dal piano di campagna, travisando il contenuto degli scritti difensivi e dunque omettendo di disporre mezzi di prova per l’accertamento del fatto controverso; c) erronea statuizione sulle spese, per l’omessa considerazione della soccombenza parziale di parte ricorrente in relazione all’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza del requisito dell’identità delle parti, supplita dalla proposizione di ricorso separato sub R.G. n. 205/2009, poi riunito a quello pendente sub R.G. n. 310/2008. Chiedevano dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della gravata sentenza e in riforma della stessa, la reiezione degli avversari ricorsi in primo grado, per le dedotte ragioni di rito e di merito, e, in subordine, la riforma della statuizione sulle spese.

4. Costituendosi, l’appellata ricorrente in primo grado contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione con vittoria di spese. Riproponeva, ad ogni modo, i motivi dichiarati assorbiti dalla gravata sentenza, segnatamente il primo e secondo motivo del ricorso principale, coi quali aveva dedotto l’illegittimità della modifica sostanziale del piano di attuazione, sotto i profili della violazione dell’art. 32 l. prov. n. 13/1997 e succ. mod. (competenza del direttore della ripartizione provinciale urbanistica, anziché della commissione urbanistica provinciale) e dell’"eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà con precedenti determinazioni, iter non ricostruibile delle decisioni adottate, mancata motivazione, travisamento di circostanze rilevanti e sviamento; violazione e rispettivamente falsa applicazione dell’art. 7 della legge provinciale n. 17/1993" (v. così, testualmente, a p. 20 dell’atto di costituzione in appello), nonché il primo e secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, coi quali, ad impugnazione della modifica non sostanziale del piano di attuazione adottata il 13 gennaio 2009, aveva denunziato la violazione degli artt. 55 e 30 l. prov. n. 13/1997, l’eccesso di potere per violazione del principio del contrarius actus e del corretto procedimento, l’incompetenza della giunta comunale, l’eccesso di potere per carenza di motivazione e la conseguente violazione dell’art. 7 l. prov. n. 17/1993.

5. Si costituiva altresì l’appellata Provincia autonoma di Bolzano, aderendo all’appello e chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dei ricorsi proposti in primo grado.

6. Ometteva invece di costituirsi l’appellato Comune di Ultimo.

7. Accolta con ordinanza collegiale del 31 marzo 2010 l’istanza di sospensiva, la causa alla pubblica udienza del 9 novembre 2010 veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Premesso in via pregiudiziale di rito, che il rilascio di nuova concessione in variante in data 10 settembre 2010 (prospettato da parte appellata nella memoria del 7 ottobre 2010) resta privo di riflessi sul corso del presente giudizio d’appello, trattandosi di mera variante, relativa a elementi costruttivi accessori, della concessione qui impugnata (v. relazione tecnica del 7 luglio 2010), e non già di nuova versione, integralmente sostitutiva, dell’originario progetto concessionato, si osserva nel merito che l’appello è fondato.

2. Merita, in particolare, accoglimento il primo motivo d’appello, di cui sopra sub 3.a).

2.1. Premesso che la costruzione oggetto di causa è sita in zona residenziale A2, centro storico del paese di S. Valpurga, Comune di Ultimo, con una densità edilizia di 2,9 mc/mq (v. art. 9 n.t.a. del p.u.c.), si osserva che l’art. 52 l. prov. 11 agosto 1997, n. 13, disciplinante le zone di recupero, prevede l’adozione di un piano di attuazione ai sensi dell’art. 30 l. prov. 11 agosto 1997, n. 13, il quale a sua volta rinvia, quanto al contenuto del piano, al successivo art. 38, che al comma 2 prevede, per le zone con densità edilizia superiore a 1,50 mc/mq, la predisposizione di un modello plastico in scala non inferiore a 1:500.

2.1.1. Con le delibere nn. 54 del 29 ottobre 2007 e 20 del 16 giugno 2008 del consiglio comunale (la seconda, avente ad oggetto l’accettazione delle modifiche proposte dalla commissione urbanistica provinciale in ordine alla prima delibera n. 54/2007), e con la delibera della commissione urbanistica provinciale di cui al verbale n. 220 del 28 agosto 2008, seguita dalla nota del 16 settembre 2008 del direttore della ripartizione provinciale urbanistica, tutte gravate dal ricorso in primo grado incardinato sub R.G. n. 310/2008, è stata adottata/approvata una modifica del piano di attuazione – con aumento della superficie di edificabilità della p.f. 556/35 e previsione della costruzione di un marciapiede -, da qualificarsi alla stregua di modifica sostanziale, incidendo la stessa ai sensi dell’art. 34bis, comma 2 lett. b), l. prov. 11 agosto 1997, n. 13, in misura superiore al dieci per cento sui parametri urbanistici prescritti nel piano.

2.1.2. L’art. 34bis l. prov. 11 agosto 1997, n. 13, inserito dall’art. 7, comma 4, l. prov. 2 luglio 2007, n. 3, al primo comma statuisce che "per le modifiche sostanziali al piano di attuazione si applica il procedimento previsto per l’approvazione del piano", con ciò rinviando alla sola disciplina strettamente procedimentale relativa all’adozione del piano oggetto di modifica sostanziale (ad. es., competenza del consiglio comunale), e non anche alla disciplina sostanziale del contenuto del piano.

2.1.3. Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici e in un’ottica interpretativa aderente al principio di semplificazione e mancato aggravio procedimentale, non occorreva la predisposizione, in sede di modifica sostanziale, del modello plastico in scala 1:500, prescritto dal sopra citato art. 38, comma 2, quale elemento del contenuto del piano in sede di sua prima adozione/approvazione.

2.2. In riforma della gravata sentenza, s’impone dunque la reiezione del correlativo motivo del ricorso di primo grado.

3. Gli altri motivi di ricorso dedotti in primo grado, dichiarati assorbiti dalla gravata sentenza e da affrontare in conseguenza della sua riforma, per quanto espressamente riproposti dalla parte appellata nell’"atto di costituzione e controricorso" in appello del 23 marzo 2010, sono privi di fondamento, in quanto:

– (i) non è ravvisabile il denunziato vizio d’incompetenza della commissione urbanistica provinciale ex art. 32, comma 5, l. prov. n. 13/1997, nella versione vigente alla data del 16 giugno 2008 (data di adozione della delibera del consiglio comunale, di accettazione delle proposte di modifica formulate dalla commissione urbanistica provinciale in relazione alla prima delibera consiliare n. 54/2007), in quanto la nota del direttore della ripartizione provinciale urbanistica del 16 settembre 2008, avente ad oggetto la comunicazione al Comune dell’approvazione, da parte della commissione urbanistica provinciale (in data 28 agosto 2008), della delibera consiliare n. 20 del 16 giugno 2008, ben può essere interpretata come provvedimento di approvazione adottato dallo stesso direttore di ripartizione, competente ai sensi del citato art. 32, comma 5, nel testo all’epoca vigente, tanto più che il medesimo, sebbene assente alla seduta del 28 agosto 2008, rivestiva anche la carica di presidente della commissione urbanistica provinciale;

– (ii) non trovano riscontro, nel materiale processuale, i dedotti profili di eccesso di potere sub specie di carenza e contraddittorietà di motivazione, trattandosi di scelta pianificatoria, di per sé rimessa ad ampia discrezionalità dell’amministrazione, supportata da adeguata documentazione tecnica, e risolvendosi la lamentata sproporzione tra cubatura residua ancora realizzabile e superficie di edificabilità in asserto difensivo che impinge il merito delle scelte tecniche, le quali alla luce delle relazioni tecniche e della documentazione planimetrica e fotografico in atti non appaiono viziate da illogicità manifesta;

– (iii) deve escludersi la fondatezza delle censure mosse avverso la delibera della giunta comunale n. 4/2009 del 13 gennaio 2009, di approvazione di modifica non sostanziale del piano di attuazione relativo alla zona in esame (previo parere positivo del direttore della ripartizione provinciale urbanistica del 4 marzo 2009, acquisito ai sensi dell’art. 34bis, comma 3, l. prov. n. 13/1997), risolvendosi la delibera nella previsione, di spessore assai limitato, di una diversa sistemazione delle rampe di accesso al piano scantinato insistente sulla p.f. 556/35, e versandosi in fattispecie di modifica di precedente piano di attuazione senza che ricorressero i presupposti di essenzialità/sostanzialità delineati dall’art. 34bis, comma 2, l. prov. n. 13/1997, con conseguente corretta scelta del modulo procedimentale, mentre la censura del difetto di motivazione è smentita ex actis dalla documentazione tecnica posta a base della richiesta di modifica (v., in particolare, la correlativa relazione tecnica), condivisa dalla gravata delibera.

4. A fronte dell’accoglimento dell’appello e della reiezione nel merito dei motivi di ricorso dedotti in primo grado, restano assorbiti i motivi d’appello, di cui sopra (in punto di "fatto") sub 3.b) e 3.c).

5. Considerato l’esito della causa, le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, respinge i ricorsi proposti in primo grado;

condanna l’appellata S.G. a rifondere alle parti appellanti S.R.H./U. s.a.s. (da considerarsi parte processuale unica) e all’appellata Provincia autonoma di Bolzano le spese del doppio grado, che si liquidano, in favore di ciascuna, nell’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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