Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 495 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Gli appellanti, militari appartenenti, con gradi non superiore a quello di tenente colonnello alle varie Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) hanno proposto ricorso innanzi al TAR per il Lazio volto ad ottenere l’accertamento del loro diritto a vedersi corrispondere, in relazione al servizio svolto all’estero, la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 8/7/1961 n.642 nella stessa misura e con la medesima decorrenza previste per il personale militare dirigenziale costituito dai Colonnelli e Generali di Brigata.

L’adito TAR con sentenza n. 9467 del 15/10/2008 rigettava i ricorsi proposti ritenendoli infondati.

Gli interessati con l’appello in epigrafe, hanno impugnato tale sentenza, ritenendola errata in relazione alle osservazioni e alle conclusioni ivi contenute.

In particolare a sostegno del proposto gravame, con un solo, articolato mezzo di gravame, sono stati dedotti i vizi di violazione dell’art.3 della legge n. 642/1961 e di eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento.

Assumono, in sostanza, gli appellanti che la diversa percentuale di rivalutazione attribuita ai Colonnelli e ai Generali, così come la diversa decorrenza non trovano giustificazione alcuna nella normativa disciplinante tale emolumento, che risulterebbe legato unicamente alle condizioni di servizio e non al diverso grado rivestito, di talché nella specie si sarebbe inverata, con la diversificata attribuzione, una illegittima disparità di trattamento operata dall’Amministrazione a danno degli appellanti.

All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la proposta impugnativa, in quanto infondata, vada rigettata.

L’emolumento oggetto di controversia è previsto dall’art.3 della legge n. 642 dell’8 luglio 1961, secondo cui "al personale di cui all’art.1 (personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all’estero, per un periodo superiore a sei mesi) può essere attribuita, qualora l’assegno di lungo servizio all’estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell’assegno di lungo servizio all’estero".

Con decreti interministeriali del 31 luglio 2003 e del 22 dicembre 2003 è stata disposta la rivalutazione dell’indennità speciale di che trattasi con la previsione di importi differenti a seconda del grado rivestito e tanto sulla base delle decisioni della Commissione Permanente di Finanziamento (CPF) di cui ai verbali rispettivamente del 12/12/2002 e del 15/12/2003, facendo decorrere dette rivalutazioni dalla data immediatamente successiva a quella di riunione della Commissione suindicata.

In relazione alle suindicate determinazioni assunte dall’Amministrazione gli interessati sollevano due questioni:

a) contestano il quantum di detta rivalutazione sul rilievo che il riconoscimento di indennità speciali di importo differente a seconda del grado rivestito introdurrebbe una disparità di trattamento non consentita dalla normativa e prima non esistente. Al riguardo sostengono che, sulla scorta dell’art.3 della legge n.462/61, l’indennità speciale in questione vada determinata solo in ragione delle particolari condizioni di servizio e non in base al grado rivestito, di talché non sarebbe giustificata la diversa, più vantaggiosa rivalutazione operata in favore degli ufficiali col grado di Colonnello e Generale di Brigata (personale militare dirigenziale) e richiamano a sostegno delle loro tesi il Decreto Interministeriale 15/4/1985, secondo cui le indennità speciali ex art.3 citato erano attribuite in percentuale pari al 40% dell’assegno di lungo servizio all’estero (ALSE);

b) contestano la diversa decorrenza delle rivalutazioni concesse con il D.I del 31/7/2003 e con il D.I. 22/12/2003, che darebbe luogo, anche sotto tale profilo, ad una ingiustificata disparità di trattamento.

Ciò precisato, la pretesa patrimoniale fatta valere in giudizio dai militari interessati, come articolata in primo grado e reiterata in appello, va disattesa, in quanto giuridicamente infondata, meritando le statuizioni del primo giudice integrale conferma.

Invero, con riferimento alla questione sub a) si osserva che l’indennità di che trattasi è collegata ontologicamente all’assegno di lungo servizio all’estero (ALSE), emolumento che, per sua stessa struttura, è attribuito in misura diversa a seconda del grado o della qualifica, per cui, dal momento che l’ALSE varia, relativamente al quantum, in ragione del grado, anche l’indennità di che trattasi, calcolandosi sull’assegno di lungo servizio, varia a seconda del grado.

Né vale a smentire la "variabilità" dell’indennità per cui è causa il richiamo al D.I. del 15/3/1985, in base al quale "le indennità speciali di cui all’art.3 della legge n. 642 del 1961 sono attribuite in percentuale pari al 40% dell’assegno di lungo servizio all’estero", atteso che in realtà con tale decreto ci si è limitati a fissare una percentuale che andava applicata di volta in volta ai diversi ALSE.

Neppure appare condivisibile la tesi della non differenziazione dell’indennità, pure sostenuta dagli appellanti sulla base del ragionamento che l’indennità in questione è ancorata unicamente alle particolari condizioni di servizio e non al grado.

Invero, sulla scorta di un’analisi logicosistematica della norma ex art. 3 più volte citata,si può agevolmente rilevare che, con il riferimento alle particolari condizioni di servizio, il legislatore ha inteso indicare solo il presupposto per l’erogazione della indennità, senza che ciò possa, però, determinare una misura unica dell’indennità stessa.

D’altra parte, la differenziazione del quantum operata in relazione alle due fasce di beneficiari, i militari fino al grado di Tenente Colonnello da un lato e quelli col grado di Colonnello e di Generale di Brigata dall’altro lato (corrispondenti questi due ultimi gradi alla dirigenza militare) appare supportata da una logica giustificazione, avuto riguardo al ruolo, alle responsabilità e alla complessità delle funzioni connesse ai diversi gradi della gerarchia militare, lì dove è indubbio che sulle figure apicali ricadono compiti professionali e organizzativi più gravosi, con maggiori responsabilità rispetto a chi non riveste qualifiche dirigenziali, per cui risponde a criteri di logicità, ma anche di giustizia sostanziale prevedere l’attribuzione di diversa entità dell’emolumento in questione, in rapporto appunto al grado rivestito.

In definitiva non si ravvisa un’errata e/o falsa applicazione delle disposizioni legislative disciplinanti la subjecta materia, perché il dato normativo nella sua lettura logica e sistematica è tale da avallare le determinazioni assunte dall’Amministrazione di attribuire in maniera differenziata l’indennità prevista dall’art. 3 legge n.642/1961 e neppure è configurabile il vizio di disparità di trattamento, non rinvenendosi, nella specie, situazioni omologhe a fronte di un diversificato trattamento.

Quanto alla questione sub b) vale qui ribadire quanto già correttamente statuito sul punto dal TAR nell’affermare che giustamente è stata prevista la corresponsione delle indennità con decorrenza dal giorno immediatamente successivo a quello in cui da parte della Commissione Permanente per il Finanziamento è stato espresso parere favorevole alla loro rivalutazione, giacché le determinazioni di questo Organismo hanno valenza costitutiva in ordine appunto alla erogazione delle indennità speciali e alla rivalutazione delle medesime.

Conclusivamente, gli appelli proposti si appalesano infondati e vanno, pertanto, respinti.

Non occorre pronunziarsi sulle spese e competenze del presente grado di giudizio, in assenza di costituzione delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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