Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2010) 26-01-2011, n. 2753 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato, con decisione del 13.11.2009, la sentenza del Tribunale di quella località (Sezione di Melito porto Salvo), la condanna inflitta a F.P. ed S.C. a Z. (oggi non ricorrente) quali colpevoli sia di lesioni gravi ed aggravate dall’uso di arma impropria, sia di violenza privata in danno di C.G..

All’odierna udienza il PG. (nella persona del Cons. Dott. Salzano) ha concluso instando per l’annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato e per la dichiarazione di inammissibilità nel resto.

Il fatto attiene ad una lite scaturita dall’urto provocato dall’attuale persona offesa, in fase di sorpasso, all’automobile del F.: questi, ripartito velocemente, sorpassava il primo veicolo e tagliava a questi la strada impedendo la corsa; quindi, insultato l’avversario, colpiva ripetutamente il C. sceso dall’automobile, giovandosi anche di una barra di ferro (procacciatagli dallo Z., sopraggiunto nel frattempo).

L’esito era una prognosi riservata con seri postumi alla vista.

Lamenta con ricorso a questa Corte la difesa del F.:

– l’erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, non potendosi dire provata la consapevolezza del F. circa l’utilizzo della barra di ferro, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, attesa la concitazione e le modalità dell’episodio senza che risulti che i testimoni abbiano dichiarato che il C. sia stato trattenuto dal F. mentre veniva colpito;

– l’erronea applicazione della legge penale nell’avere omesso di dichiarare la prescrizione del reato sub b) (violenza privata) causa estintiva già maturata all’epoca delle pronuncia di appello;

– (erroneamente denominato 4^ motivo) carenza di motivazione sulla eccepita ricorrenza della prescrizione.
Motivi della decisione

La sentenza viene annullata senza rinvio perchè tutti i reati sono estinti per prescrizione.

Invero, il riconoscimento delle attenuati generiche in via di equivalenza sulle contestate aggravanti determina la maturazione del decorso prescrizionale per entrambe le imputazioni, con riguardo sia alla vigente normativa sia a quella abrogata dalla L. n. 251 del 2005.

Non si ravvisa elemento alcuno da cui ritrarre prova evidente della innocenza del prevenuto.

Il fondamento dell’accusa impedisce di riconoscere al ricorso fondamento agli effetti civili, poichè non soltanto la fonte d’accusa risulta processualmente seria (come giustamente osservato dalla decisione impugnata), intrinsecamente attendibili, ma anche gli esiti dei certificati medici e le ulteriori risultante testimoniali asseverano il fondamento dell’accusa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati contestati sono estinti per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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