Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24-02-2011, n. 4457 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo; Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

er la dichiarazione dell’AGO, inassibilità del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo

Con atto notificato l’11 luglio 1989 il Comune di Parma citò davanti al Tribunale di quella città la s.r.l. coop. Nuova Speranza, concessionaria del diritto di superficie su un lotto di un piano di edilizia economica e popolare, chiedendo che fosse condannata al pagamento di una somma pari al maggior costo, rispetto a quello preventivato, che era stato sostenuto per l’espropriazione dell’area.

La convenuta si difese sostenendo che effettivi debitori dell’importo in questione, o comunque tenuti a rivalerla, erano gli assegnatari degli alloggi costruiti, che chiamò in causa, su autorizzazione del giudice istruttore. Costoro si costituirono a loro volta in giudizio, contestando la fondatezza della domanda di manleva.

All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza del 7 febbraio 2002 il Tribunale condannò la s.r.l. coop. Nuova Speranza a pagare al Comune di Parma 178.282,39 euro, oltre agli interessi; condannò i chiamati in causa (tranne R.L. e Ga.Re., risultati estranei) a rimborsare alla convenuta 60,23 Euro, oltre agli interessi, per ogni mq. della superficie degli appartamenti rispettivamente loro assegnati.

Impugnata in via principale dalla s.r.l. coop. Nuova Speranza e in via incidentale dai chiamati in causa, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Bologna, che con sentenza del 22 gennaio 2007 ha dichiarato di ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che sulla questione il Tribunale non aveva pronunciato e che la causa era iniziata con citazione notificata il 17 luglio 1998, con conseguente applicabilità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 33 e 34, istitutivi della giurisdizione amministrativa esclusiva nelle macerie dell’urbanistica, dell’edilizia e dei servizi pubblici.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Parma, in base a due motivi, poi illustrati anche con memoria. Si sono costituiti con controricorsi gli originar chiamati in causa – o i loro successori – indicati in epigrafe, che hanno a loro volta presentato memorie. Non hanno svolto attività difensive in questa sede la s.r.l. coop. Nuova Speranza e gli altri chiamati in causa.

Intanto il Comune di Parma aveva anche chiesto la revocazione della suddetta sentenza alla Corte d’appello di Bologna, la quale con ordinanza del 1 luglio 2008 ha sospeso il procedimento di cassazione e con sentenza del 25 gennaio 2010 ha accolto la domanda di revocazione, osservando che l’atto introduttivo del giudizio non era stato notificato il 17 luglio 1998, ma l’11 luglio 1989, quando non erano ancora in vigore le norme richiamate nella sentenza impugnata, sicchè la giurisdizione competeva al giudice ordinario; ha tuttavia soprasseduto al giudizio rescissorio e ha disposto la sospensione del processo, ritenendo necessaria la previa definizione di quello di legittimità.

La cassazione di tale sentenza è stata chiesta da G.R., T.R., S.V., M.R., P. N., S.M. e M.B., per tre motivi. Il Comune di Parma si è costituito con controricorso e ha presentato una memoria. Non hanno svolto attività difensive in questa sede gli altri intimati.
Motivi della decisione

In conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte – ribadita, da ultimo, da Cass. 29 maggio 2008 n. 14442 – i due ricorsi vanno riuniti e deve essere preso prioritariamente in esame quello proposto contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Esigenze di economia processuale, di ragionevole durata dei processi e di uniformità di decisione richiedono infatti, anche in sede di legittimità, che si provveda contestualmente, ove possibile, sulle impugnazioni riguardanti i pur distinti provvedimenti emessi in una stessa causa, al fine di pervenire a una unitaria, sollecita e coerente risposta alla domanda di giustizia. D’altra parte, quando sono impugnate per cassazione la sentenza di appello e quella che l’ha revocata, la decisione del secondo ricorso risulta pregiudiziale, poichè può comportare il definitivo venire meno dell’oggetto stesso dell’altro.

Con il primo motivo addotto a sostegno del loro ricorso G. R., T.R., S.V., M.R., P.N., S.M. e M.B. lamentano che la Corte d’appello ha revocato la propria precedente sentenza, pur se il Comune di Parma aveva invalidamente notificato l’atto di impugnazione alle parti personalmente, anzichè ai loro procuratori, assegnando inoltre un termine di comparizione insufficiente, sicchè si era dato luogo a nullità che non erano state sanate, per coloro che erano rimasti contumaci.

La censura va disattesa, poichè i ricorrenti sono privi di interesse a formularla: vengono dedotte nullità riguardanti altre parti, che unicamente sarebbero state legittimate a eccepirle. Nè si verte in un’ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio, che avrebbe potuto e dovuto essere rilevata di ufficio anche in questa sede:

mediante la chiamata in garanzia degli assegnatari degli alloggi, la s.r.l. Nuova Speranza aveva dato luogo a una pluralità di cause scindibili, attinenti a rapporti bensì connessi ma distinti, non solo rispetto a quello dedotto in giudizio dal Comune di Parma, ma anche tra loro, stante la diversità, sotto i profili oggettivo e soggettivo, dei crediti fatti valere dalla convenuta nei confronti dei chiamati in causa.

Sostengono altresì i ricorrenti che comunque la domanda di revocazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, poichè il termine per proporla era già scaduto, quando era avvenuta la loro costituzione in quel giudizio.

La tesi è infondata, in quanto la nullità della notificazione di un atto di impugnazione è sanata con effetto retroattivo dalla costituzione in giudizio del destinatario (v., per tutte, Cass. 20 aprile 2009 n. 9350).

Con il secondo motivo di ricorso G.R., T.R., S.V., M.R., P.N., S. M. e M.B. deducono che erroneamente la Corte d’appello ha disconosciuto la sussistenza di un’altra causa di inammissibilità dell’impugnazione per revocazione: la mancata indicazione, da parte del Comune di Parma, di argomenti a sostegno della sua domanda di conferma della sentenza del Tribunale.

L’assunto non è condivisibile, poichè l’originario attore, vittorioso in primo grado, non aveva da formulare alcuna "domanda" per il giudizio rescissorio, ma soltanto resistere agli appelli proposti dalle altre parti, per il che non era tenuto ad articolare specifiche difese: dalla loro mancanza non può quindi farsi discendere l’inammissibilità della richiesta di revocazione, le cui ragioni erano state adeguatamente e pertinentemente esposte.

Con il terzo motivo di ricorso G.R., T.R., S.V., M.R., P.N., S. M. e M.B. lamentano che la Corte d’appello, violando l’art. 402 c.p.c., ha omesso di provvedere sul merito della causa.

La doglianza va accolta, poichè la reciproca autonomia dei giudizi di revocazione e di cassazione (v., tra le altre, Cass. 11 novembre 2005 n. 22902) non consentiva di sospendere l’uno, neppure limitatamente alla fase rescissoria, fino alla definizione dell’altro.

Al rigetto dei primi due motivi del ricorso di G.R., T.R., S.V., M.R., P. N., S.M. e M.B. consegue il passaggio in giudicato della pronuncia di revocazione, sicchè è rimasto definitivamente caducato l’oggetto dell’altro ricorso, il quale deve pertanto essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse.

E’ altresì passata in giudicato, perchè non ha formato oggetto di impugnazione, la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, contenuta nella sentenza di revocazione.

Questa va pertanto cassata limitatamente alla mancata decisione sul giudizio rescissorio, decisione cui dovrà provvedere il giudice di rinvio, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Bologna, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta i primi due motivi del ricorso n. 18766/2010; accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso n. 17368/2007.

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