Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-10-2010) 26-01-2011, n. 2561 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 18/9/2009 il Giudice di Pace di Treviglio dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato A. A., per il delitto di lesioni colpose, per intervenuta remissione tacita di querela.

Osservava il giudicante che, avendo disposto la comparizione della persona offesa M.L., D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 29, per espletare il tentativo di conciliazione, questa non si era presentata senza addurre alcuna giustificazione; preso atto di ciò aveva rinviato il processo ad altra udienza, notificando alla persona offesa l’avviso che la mancata comparizione avrebbe avuto valenza di remissione della querela.

Rilevata la mancata comparizione delle parti all’udienza fissata, dichiarava non doversi procedere per remissione di querela.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per violazione della legge penale, in quanto la mancata comparizione della persona offesa in udienza non poteva avere valenza di remissione tacita di querela.

3. Il ricorso è fondato.

Invero le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo il contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che la mancata comparizione del querelante nel processo, pur quando il giudice ne abbia sollecitato la presenza prefigurando la mancata comparizione come remissione tacita della querela, non da luogo ad un caso di rimessione (Cass. SS. UU. 15.12.2008, n. 46088). Ha osservato la Corte che la remissione extraprocessuale tacita prevista dall’art. 152 c.p., ricorre quando l’interessato tiene un comportamento dal quale è possibile inferire con certezza la volontà di estinguere gli effetti della querela proposta. Si è in presenza, quindi, di un dato fattuale incompatibile con la volontà manifestata in precedenza.

Tale tipologia si caratterizza, dunque, per il fatto che la volontà viene desunta induttivamente da una condotta tenuta fuori del processo e priva di finalità processuali.

La remissione processuale invece è prevista dall’art. 152 c.p., e richiamata solo nella forma espressa. Essa è conseguentemente disciplinata dalla legge processuale e, segnatamente dall’art. 340 c.p.p., che prevede una dichiarazione che venga ricevuta dall’autorità procedente o dalla polizia che la trasmette con immediatezza all’ufficio giudiziario. Si tratta quindi di una manifestazione di volontà espressa nel processo o per il processo.

Orbene, quando, come nel caso di specie, le modalità di remissione e di accettazione vengono "procedimentalizzate" nel corpo di un avviso in cui il giudice attribuisce alla mancata presenza in udienza una valenza abdicativa, non vi è dubbio che si tratta di una modalità per raccogliere una volontà di recedere dalla querela che è di natura processuale e che, pertanto, non può che essere espressa.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza, con rinvio degli atti al Giudice di Pace di Treviglio per un nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Treviglio per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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