Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-01-2011, n. 482 Vincoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Società "B. S.a. s. Di De F.M. & C.", con il ricorso n. 922 del 2010 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ha chiesto l’annullamento:

con il ricorso originario: del provvedimento del Comune di San Severo, n. 0019466 del 2009, nella parte in cui subordina al rilascio del parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, BarlettaAndriaTrani e Foggia la richiesta di permesso di costruire per l’installazione di tettoia in legno, copertura e pareti di chiusura in tendaggi annessi a barristorazione in piazza Aldo Moro, n. 3132; del provvedimento delle detta Soprintendenza, MBACSPAB BA STP 002396 del 2010, avente ad oggetto "Tutela ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. g) del D.gs. 42/2004 -Lavori di montaggio di pensilina in legnoAutorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42/2004";

con motivi aggiunti: dell’ordinanza del Comune di San Severo, n. 108 del 2010, con il quale è stato ingiunto alla Società ricorrente, entro il termine perentorio di giorni 10, la rimozione della tettoia con struttura prefabbricata.

In particolare nel citato provvedimento della Soprintendenza si determina quanto segue: "Con riferimento alla pratica in oggetto…esaminati gli atti prodotti, tenuto conto che l’intervento, ricadente su suolo pubblico comunale, per tipo, forma e materiali, contrasta con le peculiarità del sito ed in particolare con le quinte prospettiche del palazzo prospiciente la piazza – al fine di poter assentire l’opera, suggerisce di presentare un nuovo progetto che, tenendo conto di quanto sopra indicato, utilizzi strutture facilmente amovibili con forme e materiali meno impattanti come: ombrelloni e piante".

Il T.a.r., con sentenza n. 3841 del 2010 ha respinto il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di San Severo e delle Amministrazioni statali costituitesi.

Con l’appello in epigrafe è stato chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e, per l’effetto, l’accoglimento del ricorso di primo grado, con l’annullamento dei provvedimenti con esso impugnati.

Nell’appello, in censura della sentenza impugnata, si deduce che:

– l’art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004, nel comma 1, include nella definizione di "beni culturali" le "cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali…che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico", nel comma 3 dispone che "Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13… a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1"e, nel comma 4, prevede che "Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a)….g) le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico";

ne consegue, si sostiene, che l’attribuzione alla pubblica piazza di cui si tratta della qualifica di interesse artistico o storico richiede la dichiarazione di cui all’art. 13 citato e che, non essendovi stata tale dichiarazione la Soprintendenza ha agito in difetto di attribuzione.

Premesso quanto sopra, il Collegio nella camera di consiglio odierna, sentite le parti costituite, ha ritenuto sussistere i presupposti per la definizione del giudizio in forma semplificata.

La censura dedotta con l’appello non può essere accolta.

Dalla normativa in materia, riportata in precedenza, emerge con chiarezza che: a) ai sensi del comma 1 dell’art. 10 le piazze pubbliche sono "beni culturali" in quanto complesso appartenente ad ente pubblico territoriale; b) la dichiarazione di cui all’art. 13 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004 è richiesta, dalla lettera a) del comma 3 del citato art. 10, per le cose immobili "appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1"; c) di conseguenza per le pubbliche piazze, in quanto non appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, deve ritenersi che, ai sensi del comma 4 dell’art. 10, non siano comprese fra le cose richiedenti la dichiarazione di cui all’art. 13 e che, quindi, presentino ex se interesse storico – artistico, tutelato come tale dalla Soprintendenza di Stato in ragione di tale qualità.

Per quanto considerato l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.

Le spese seguono, come di regola la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio a favore del Comune di San Severo e dell’Amministrazione statale, costituitisi, che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge, ripartite per metà a favore di ciascuna delle parti appellate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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