Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-01-2011, n. 471 Sospensione cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Viene in decisione l’appello proposto dall’assistente capo della Polizia di Stato R.P. per ottenere la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso inteso all’annullamento del provvedimento del 9 agosto 2007, con il quale il Ministero dell’Interno aveva rigettato la sua istanza di riammissione in servizio.

In data 25 gennaio 2005, il P. veniva arrestato in esecuzione dell’ordinanza cautelare in carcere emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di cui agli artt. 416, 110, 61, 61, n. 2, 81 cpv., 367, 477, 482, 483, 490 e 648bis del Codice penale

Con decreto in data 25 gennaio 2005, il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale della Campania adottava nei confronti dell’odierno appellante il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 9, comma, 1 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.

In data 14 giugno 2005, il predetto Tribunale sostituiva alla custodia cautelare in carcere la misura degli arresti domiciliari e in data 8 settembre 2006, in appello, revocava detta misura cautelare.

Il dipendente, in data 12 marzo 2007, produceva istanza di riammissione in servizio.

Tale richiesta, tenuto conto del parere espresso dal Dirigente del Comportamento di Polizia Stradale della Campania, veniva respinta con decreto del Capo della Polizia del 6 giugno 2007.

Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania che, con la sentenza oggi appellata, lo ha respinto.

2). L’appello non merita accoglimento.

Giova evidenziare che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, ove il dipendente arrestato venga rimesso in libertà, l’Amministrazione ha la facoltà (e non già il dovere) di revocare la misura della sospensione cautelare dal servizio. Tale misura, infatti, avendo come finalità principale quella di fronteggiare il discredito che può venire all’amministrazione dalla presenza in servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale, può essere mantenuta nonostante in venir meno della custodia cautelare in carcere.

Si tratta, quindi, di un potere ampiamente discrezionale spettante all’Amministrazione. Nel caso di specie, tale discrezionalità risulta essere stato legittimamente esercitata. Il diniego di riammissione trova, infatti, ampia giustificazione sia nella gravità dei reati contestati al ricorrente (associazione per delinquere, simulazione di reato, falso materiale e ideologico in atto pubblico, riciclaggio), sia nella posizione ricoperta dall’istante (ispettore capo della Polizia di Stato):

Nel provvedimento impugnato non si ravvisa, quindi, alcun difetto di motivazione.

3). Al rigetto dell’appello consegue la condanna alle spese del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, n. 2741/2008, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali a favore del Ministero dell’Interno che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *