Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-09-2010) 26-01-2011, n. 2608 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., il Gip presso il Tribunale di Rimini ha applicato a D.S.D. la pena concordata tra le parti per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. b) accertato il (OMISSIS) e ha poi irrogato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi dodici.

D.S.D. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento (in punto di determinazione della sanzione amministrativa) del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza camerale del 17/9/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia.

Assenza di motivazione in ordine alla entità temporale della sanzione amministrativa accessoria applicata nonostante che la durata della sospensione di patente sia stata determinata in misura ampiamente maggiore del minimo edittale e in misura non simmetrica a quella della pena concordata invece nel minimo edittale quanto alla pena base e salve le ulteriori riduzioni per le riconosciute generiche e per il rito. Questa Corte rileva che la sanzione amministrativa accessoria è pari al massimo edittale sicchè; se da un lato non soccorre alcun principio di necessaria simmetria tra dosimetria della pena e dosimetria della sanzione amministrativa accessoria, resta invece vero che la misura di quest’ultima, applicata ex officio e non costituente oggetto di possibile accordo, deve essere ragionevolmente motivata pena l’arbitrarietà della statuizione priva di giustificazione. Il provvedimento impugnato neppure ha chiarito se il tasso di concentrazione alcolica risultata di gr. l. 1,31 per la prima prova e di 0,92 gr/l alla seconda prova o se altre circostanze soggettive potevano determinare una sanzione accessoria ai limiti massimi della previsione edittale.

A fronte della definitività del provvedimento di applicazione concordata della pena non impugnato nella parte "pattizia", deve invece essere annullata la parte di statuizione che applica, per doverosa iniziativa di ufficio, una sanzione amministrativa accessoria senza motivazione alcuna che ne chiarisca la ragionevolezza, la congruità, la corrispondenza a criteri legali di quantificazione.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Rimini.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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