Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 4737 Esercizio delle servitù

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.R. e C.F., premesso di essere proprietari di un fondo sito nel Comune di Valstagna su cui esisteva una reciproca servitù di passaggio con il fondo limitrofo di L.M. insistente su un piazzale e che l’incertezza sulla reale estensione di detta servitù era causa di continui litigi, convennero in giudizio il vicino chiedendo che fosse determinata l’esatta porzione dell’area assoggettata a servitù e che fosse ordinato al L. di cessare ogni molestia e di rimuovere ogni ostacolo all’esercizio del loro diritto.

Il giudice di primo grado riunì la causa ad altro controversia promossa dal L. in relazione alla medesima servitù e, espletata l’istruttoria anche mediante consulenza tecnica d’ufficio, determinò le porzioni dei mappali gravati da servitù, rigettò le altre domande avanzate dalle parti e compensò interamente le spese di lite.

Proposero gravame P. e C., lamentando, per quanto qui ancora interessa, che il tribunale non aveva ordinato alla controparte di rimuovere un cancello che ostacolava il loro diritto di passaggio.

Con sentenza n. 344 del 22 febbraio 2005, la Corte di appello di Venezia, dopo avere disatteso l’eccezione dell’appellato L. che aveva contestato la presenza tra i due fondi di una terza porzione di terreno non soggetta a servitù di passaggio, osservando sul punto che detta porzione, come accertato dal consulente d’ufficio, era di uso pubblico, accolse il motivo di appello sopra precisato, ordinando al convenuto la rimozione del cancello in quanto tale manufatto impediva agli appellanti l’esercizio dei loro diritto di passaggio.

Per la cassazione di questa decisione, notificata 16 maggio 2005, ricorre, sulla base di quattro motivi, L.M., con atto spedito a mezzo posta il 15 luglio 2005 e ricevuto il giorno successivo. Resistono con controricorso, illustrato da memoria, P.R. e C.F..

Parte ricorrente ha depositato memoria e, insieme ad essa, documenti.
Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata inammissibile la produzione documentale effettuata dal ricorrente in sede di deposito della memoria ex art. 378 cod. proc. civ., trattandosi di produzione tardiva e comunque non consentita in questa sede a mente dell’art. 372 cod. proc. civ., non attenendo i documenti prodotti a questioni afferenti la nullità della sentenza impugnata ovvero l’ammissibilità del ricorso o del controricorso.

Il primo motivo di ricorso denunzia "Nullità della sentenza di primo grado", lamentando che il giudice di appello abbia accolto la domanda dei convenuti di rimozione del cancello nonostante che la stessa fosse inammissibile, in quanto proposta per la prima volta soltanto in sede di gravame. Si assume inoltre che la Corte, al pari del primo giudice, ha erroneamente valutato gli atti, ordinando la rimozione del manufatto nonostante che lo stato dei luoghi sia tale per cui non può esservi passaggio su quella porzione di terreno, insistendo su di essa una cisterna di gas di proprietà del ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata si è infatti pronunciata sull’eccezione di inammissibilità di tale domanda, respingendola alla luce della considerazione che la richiesta di rimozione del cancello era una mera specificazione delle domande con cui gli attori in primo grado avevano chiesto la rimozione di tutti gli ostacoli che impedivano l’esercizio del loro diritto di passaggio. Tale motivazione non forma oggetto di censure da parte del ricorso e ciò è sufficiente a determinare l’inammissibilità della relativa doglianza, dovendo il motivo del ricorso per cassazione investire le ragioni della pronuncia impugnata e sostenerne quindi, sulla base di argomentazioni contrarie, l’erroneità.

La seconda censura, che lamenta il fatto che il giudice di secondo grado nell’ordinare la rimozione del cancello non avrebbe attentamente considerato lo stato dei luoghi, è invece inammissibile in quanto, oltre a fondarsi si circostanze nuove, introduce un sindacato sulla valutazione dei fatti compiuta dai giudice di merito non consentito in sede di legittimità. 11 secondo motivo di ricorso denunzia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto", lamentando che il giudice di appello abbia deciso la controversia sulla base di rilievi peritali errati, avendo il consulente tecnico sbagliato nel l’individuare la porzione interessata dalla servitù, errore che risulta dall’esame dello stesso atto notarile del 20 marzo 1989 che l’aveva costituita.

Il mezzo è inammissibile in quanto, oltre ad introdurre, come il precedente, un sindacato sulla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, non indica le norme di diritto che si assumono violate, requisito richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, non potendo tale mancanza essere colmata, nel caso di specie, dal contenuto del motivo, che non permette di individuare in modo chiaro e preciso i dati normativi di cui il ricorso lamenta la violazione e quindi di delimitare la questione di diritto su cui il Collegio dovrebbe pronunciarsi. E’ noto, infatti, che il principio secondo cui l’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile dell’ammissibilità del ricorso per cassazione trova un limite invalicabile nella possibilità di individuare, sulla base degli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, le norme o i principi di diritto che si assumono violati (Cass. n. 12929 del 2007).

Il terzo motivo di ricorso denunzia "Contraddittoria motivazione", assumendo che pur avendo la Corte di appello condiviso gli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico, ha poi adottato una decisione divergente da essi. La consulenza, infatti, non afferma, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a qua, che l’area esistente tra il cancello di ingresso di proprietà del L. ed il confine della proprietà degli appellanti è di uso pubblico, riservando tale accertamento ad altra porzione di terreno. La Corte non ha poi considerato che la stradina pubblica è un viottolo di fatto non transitabile con autoveicoli.

Anche questo motivo è inammissibile, in quanto introduce una valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità ed in quanto non rispetta il principio di autosufficienza, che impone alla parte che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010;

Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Costituisce diritto vivente di questa Corte, infatti, il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni. senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007;

Cass. n. 12362 del 2006).

Il quarto motivo di ricorso denunzia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto", censurando la sentenza impugnata per essersi basata sugli accertamenti errati della consulenza tecnica, basati su planimetrie allegate ad un atto di permuta inesistente in quanto mai perfezionato ed in contrasto con l’atto con cui la servitù era stata costituita.

Il mezzo è inammissibile perchè, come i precedenti, non indica le norme di legge che sarebbero state violate dalla decisione impugnata e presuppone, ai fini dell’esame della sua fondatezza, una indagine di fatto non ammessa dinanzi a questa Corte.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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