Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-09-2010) 26-01-2011, n. 2553 Cause di sinistri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica ha pronunziato sentenza ex art. 444 c.p.p., con la quale ha applicato a B. F. e a N.S. la pena per ciascuno concordata tra le parti per la contestata contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, accertata a carico dei due in occasione di sinistro stradale.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato, limitatamente alla parte in cui non ha disposto per ciascuno dei due imputati la sanzione accessoria della sospensione della patente pur imposta dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222.

All’udienza pubblica del 17/9/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria imposta dal combinato degli artt. 186 e 222 C.d.S..

Questa Corte rileva che il ricorso del Procuratore Generale è pienamente ammissibile posto che il suo ricorso non sostituisce la volontà dell’organo sovraordinato a quella del PM di udienza, nè comporta un recesso dall’accordo (Cass. Sez. 2^ 30/1/2006 n. 3622) ma attiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti sicchè l’errore su tale materia costituisce errore di diritto (Cass. SU 28/4/2000 n. 5).

Invero il provvedimento impugnato, che pure ha menzionato l’avvenuta rilevazione nei due imputati di valori alcolemici pari a 0,89 mg/dl per B. e a 1,31 – 1,08 mg/dl per N., ha omesso di applicare la previsione dell’art. 186 C.s.D., comma 2, nel testo modificato da D.L. 3 agosto 2007, n. 117, entrato in vigore il 4/8/2007 e convertito con modificazioni nella L. 2 ottobre 2007, (pubblicata su GU 3/10/2007 n. 230) certamente applicabile "ratione temporis" al caso che ne occupa. La legge appena ora richiamata, ha recepito un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale la sospensione della patente deve (senza margine alcuno di discrezionalità) essere disposta anche in caso di applicazione della pena a richiesta. Tale disciplina non è mutata con la successiva novellazione fermo restando che il fatto contestato costituisce reato anche nell’attuale.

La sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui è viziata dalla omessa applicazione della inevitabile sanzione amministrativa e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Pistoia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Pistoia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *