Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-09-2010) 26-01-2011, n. 2552 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di proscioglimento pronunziata dal Gup presso il Tribunale di Asti, ha ritenuto C.F. responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, limitatamente alla detenzione, a fini di cessione a terzi, di 345 grammi di hashish e alla cessione di hashish a tali B. e M., riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 bis c.p., prevalente sulla recidiva e operata la riduzione per il rito (442 c.p.p.). La Corte di Torino ha perciò condannato il C. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.

L’imputato C. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza pubblica del 17/9/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 190 e 391 bis c.p.p., e ss., art. 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3, malgoverno delle regole di giudizio e valutazione del materiale probatorio utilizzabile a seguito di attività acquisitiva di prova a discarico; assoluta mancanza di motivazione in ordine alla efficacia dimostrativa in favor rei di atto istruttorie acquisito ex art. 438 c.p.p., comma 5, dal Pubblico Ministero, error in judicando;

motivazione illogica e solo apparente; nullità della sentenza.

2) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1; falsa applicazione della legge penale; motivazione di mera apparenza quanto alla ritenuta destinazione a terzi della sostanza detenuta; nullità della sentenza.

Questa Corte rileva.

Il primo articolato motivo di censura deve essere rigettato perchè oppone ad una complessa tessitura motivazionale ragionevolmente costruita nel rispetto dell’argomentare sillogistico della logica giudiziaria, una critica che non intacca i meccanismi argomentativi ma perviene ala affermazione di assenza, apparenza o illogicità della motivazione impugnata, attraverso la contrapposizione di chiavi interpretative dei fatti, semplicemente diverse da quelle proprie della sentenza impugnata, ed attraverso una lettura di atti processuali non adeguatamente identificati e riprodotti nel corpo del ricorso.

Le considerazioni svolte in sentenza sulle quantità di sostanza per più profili incompatibili con l’asserito uso personale di essa, le considerazioni sulle qualità diverse che escludono una unicità di rifornimento, le considerazioni sulle certificazioni circa l’uso terapeutico di cannabinoidi e la incontrollabilità della corrispondenza tra necessità terapeutiche e quantità sequestrate, la sottolineatura della smentita del M. della affermazione che egli avrebbe fumato in casa dell’imputato sostanza stupefacente portata con sè e non ceduta dall’imputato, costituiscono ciascuna e tutte insieme fondamento di accertamenti inconfutabili che sorreggono adeguatamente la esclusione dell’uso terapeutico, la detenzione a scopo di cessione e le cessioni operate proprio prima del sequestro.

Anche il secondo motivo di censura è da rigettare posto che la motivazione impugnata ha adeguatamente indicato gli elementi di convincimento sufficienti a sostenere la decisione adottata e posto che non costituisce parte indispensabile di una motivazione la elencazione di tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite o segnalate dovendo invece il giudice dare conto delle ragioni specifiche (e dei fatti posti a fondamento di quelle ragioni) che sostengono e giustificano la statuizione adottata. Per altro verso la motivazione di appello ha fornito piena motivazione in ordine allo scostamento dalla decisione assolutoria di primo grado ancorchè essa sia suscettibile di ulteriore integrazione con i fatti pur richiamati in sentenza di primo grado (in particolare a pg 4 di quella sentenza la menzione del sequestro di due bilancini di precisione e a pg 5 la descrizione dei tipi, delle quantità e delle forme di sostanza sequestrata) particolarmente indicativi nel segno poi fatto proprio dalla sentenza di appello.

In conclusione il ricorso è infondato in ogni sua parte, e deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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