Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-01-2011, n. 459 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero delle Comunicazioni per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale perla Sardegna, sezione prima, 10 agosto 2005, n. 1774.

La sentenza di primo grado ha annullato l’ordine di servizio del 18 dicembre 1989 con il quale l’originario ricorrente, signor Nino Giardina, era stato assegnato all’officina P.legrafonica di Sassari, conservando però, l’applicazione presso Cagliari ed ha condannato il Ministero delle Comunicazioni al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.500,00.

Il Ministero delle Comunicazioni ora appella per sostenere il difetto di legittimazione passiva rispetto al ricorso di primo grado e, quindi, per ottenere la riforma del capo della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

2). L’appello merita accoglimento.

Il Ministero della Comunicazioni non aveva, infatti, legittimazione passiva rispetto al ricorso di primo grado in quanto il signor Giardina, pur appartenendo al II reparto del Circolo costruzioni telefonoche e telegrafiche di Cagliari, non era mai transitato nei ruoli del Ministero, bensì in quelli dell’Ente P. (ora P. I. s.p.a.) in applicazione dell’art. 6, comma 2, d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla l. 29 gennaio 1994, n. 71.

In tal senso si era, del resto, già chiaramente espresso questo Consiglio di Stato con la decisione VI, 20 ottobre 2004, n. 7029 che, proprio sul presupposto del difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Comunicazioni, aveva annullato una precedente sentenza, resa sullo stesso ricorso, del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna (sentenza 12 maggio 1999, n. 588), che aveva disposto il rinvio al Tribunale regionale per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente P. (ora P. italiane s.p.a.), unico legittimato passivo.

3). L’appello va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il capo della sentenza di primo grado che condanna al pagamento delle spese il Ministero delle Comunicazioni.

Sussistono i presupposti, in considerazione della peculiarità della vicenda, per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 9542/2005,, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il capo della sentenza di primo grado che condanna al pagamento delle spese processuali il Ministero delle Comunicazioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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