Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 27-01-2011, n. 3029 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il cittadino romeno A.C. è stato richiesto in consegna con mandato di arresto del Tribunale di Constanta del 23.7.2010, per l’esecuzione della sentenza penale definitiva n. 165 del 10.5.2010, di condanna alla pena di sette anni di reclusione per delitti in materia di induzione e sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona.

Avverso la sentenza del 22.12.2010 con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha riconosciuto legittima la richiesta, tuttavia rifiutandola ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. R quale vigente dopo la sentenza della Corte costituzionale 227/2010, disponendo contestualmente l’esecuzione della pena in Italia, ricorre personalmente l’ A., con due motivi:

– violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, perchè la Corte ha deliberato sulla sola base del contenuto del mandato di arresto europeo, non essendo pervenuta la documentazione richiesta all’autorità giudiziaria romena, mae dal quale non risultavano gli elementi di fatto caratterizzanti la fattispecie e le modalità di svolgimento del giudizio;

– violazione della citata legge, art. 19, comma 1, lett. A, perchè agli atti sarebbe mancata alcuna prova dell’effettiva informazione dell’imputato in relazione alla celebrazione del processo, sul punto il mae essendo generico e negando il punto il ricorrente; in particolare, secondo il ricorrente anche nel caso di mancata consegna dovrebbe trovare applicazione la regola della rinnovazione del processo celebrato in absentia, in caso contrario potendosi prospettare una questione di legittimità costituzionale.

2. Il ricorso è fondato, anche se per ragioni in parte diverse da quelle indicate nei due motivi.

2.1 La Corte distrettuale non ha applicato correttamente la L. n. 69 del 2005, artt. 6 e 16. In proposito, risulta infatti dagli atti che la richiesta dei documenti integrativi è stata disposta dal presidente delegato, nell’ordinanza che ha convalidato l’arresto.

Ma questa Corte suprema ha già chiarito che è solo la richiesta di integrazione formulata dalla Corte d’appello, in composizione collegiale e nel corso dell’udienza camerale, che impone la decisione allo stato degli atti quando l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione non abbia dato corso nel termine assegnatole ai sensi dell’art. 6.6 l.c, avendo la richiesta di cancelleria o dello stesso presidente mera natura genericamente sollecitatoria (Sez.6, sent.

28909 del 8-15.7.2009).

La Corte di Catanzaro avrebbe pertanto dovuto formalizzare quella precedente richiesta, assegnando un termine ed attendendone la consumazione eventuale, mentre risulta che all’udienza del 3.12.2010 si sia proceduto ad un mero rinvio in attesa dei documenti richiesti, in precedenza, appunto dal solo presidente.

2.2 Nè la stessa Corte avrebbe potuto deliberare senza l’acquisizione della sentenza straniera da eseguire, che costituisce il titolo esecutivo da attivare in Italia.

La giurisprudenza di questa Corte, citata a pag. 2 della sentenza impugnata, si riferisce a casi diversi da quelli in cui è necessario procedere al riconoscimento della sentenza straniera per la sua successiva esecuzione in Italia, dovendosi invece provvedere all’effettiva consegna del richiesto all’autorità giudiziaria emittente.

Sul punto va infatti rilevato che nella sentenza richiamata dalla stessa Corte territoriale (Sez. F. n. 30042, del 27 – 29.7.2010, e così nella sent. n. 30039 di pari data) questa Corte suprema ha già insegnato che "deve rinvenirsi una sorta di competenza funzionale della Corte d’appello nella formazione del titolo esecutivo interno che legittimi l’esecuzione in Italia, secondo il diritto nazionale, della pena irrogata dalla sentenza per la cui esecuzione è stato emesso il mandato di arresto Europeo. Tale competenza funzionale si realizza con un atto complesso – il cui contenuto deve essere esplicitato nel dispositivo della sentenza della Corte di appello, pronunciata ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 17 – che, da un lato, attesta la sussistenza dei presupposti per la consegna e, dall’altro, la rifiuta disponendo contestualmente (con deliberazione che ha sicuramente anche natura ed effetti giuridici di "riconoscimento", il che consente la sua iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a) l’esecuzione della sanzione in Italia precisando e determinando la natura della pena da scontare e la sua quantificazione (tenuto conto della pena irrogata all’estero e dei limiti edittali nazionali per lo stesso fatto, detratto l’eventuale presofferto all’estero ed in custodia cautelare nella procedura mae e con gli eventuali adattamenti di cui all’art. 735 c.p.p., comma 4), oltre che la riqualificazione giuridica ove necessario in relazione alla legislazione penitenziaria".

Ora, per procedere a tutte tali incombenze, quando la consegna venga rifiutata ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. R, il presupposto procedimentale necessario per il riconoscimento che conduce alla formazione del titolo esecutivo nazionale non può che essere la materiale acquisizione della sentenza straniera nel suo testo integrale.

Perchè ciò che va riconosciuto ed eseguito non è il mandato di arresto europeo ma la sentenza definitiva di condanna, ed è solo il concreto e specifico contenuto integrale di essa, con i puntuali capi di imputazione, le indicazioni sull’entità e natura delle pene inflitte e sul loro calcolo, le valutazioni sui fatti e sulla personalità, che consente sia la corretta eventuale riqualificazione giuridica, che la determinazione della pena da eseguire, che la piena ed efficace esplicazione ed applicazione dei possibili vari istituti del nostro ordinamento penitenziario e, in definitiva, della funzione che all’esecuzione della pena assegna l’art. 27 Cost..

Restano assorbite le altre doglianze del ricorso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro per nuova deliberazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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