Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 4714 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La SUPERMERCATI CADORO spa impugna la sentenza 701 del 2004 della Corte d’appello di Trieste, che, in accoglimento del gravame proposto da P. (odierno intimato) rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da quest’ultimo per il pagamento della somma di L. 75 milioni. Il P. aveva richiesto con decreto ingiuntivo tale somma quale pagamento di una attività di consulenza commerciale e di marketing come da promessa di pagamento contenuta in una dichiarazione resa dal presidente della SUPERMERCATI CADORO spa in data 30 giugno 1993. In sede di opposizione la SUPERMERCATI CADORO spa negava di essere debitrice di tale importo, affermando che la promessa di pagamento, relativa all’attività di marketing, era simulata, avendo invece le parti pattuito verbalmente tale pagamento come corrispettivo della rinuncia da parte del P. ad una precedente lettera di intenti del 5 giugno 1993, nella quale il P. aveva raggiunto un accordo di massima per la medesima operazione commerciale poi avviata tra SUPERMERCATI CADORO spa e tale S.. Era stato concordato il pagamento di 150 milioni di lire per l’uscita del P. dall’operazione e il pagamento della somma era stato condizionato alla conclusione dell’affare, per la quale occorreva richiedere ed ottenere specifiche autorizzazioni regionali, trattandosi di unificare in una unica struttura (grande supermercato) due attività commerciali site in diversi comuni. Per giustificare fiscalmente il pagamento di tale somma era stata redatta la promessa di pagamento in questione, che nulla aveva a che fare con l’attività di consulenza e di marketing. Il P., costituitosi, dava atto della simulazione, ma negava la pattuizione della indicata condizione.

Il Tribunale di Pordenone, dopo aver negato in un primo momento la chiesta prova orale sul parto aggiunto alla promessa di pagamento, la ammetteva e all’esito con sentenza 519 del 2001 accoglieva l’opposizione. In particolare, il Tribunale rilevava che l’apposizione della condizione era risultata confermata dallo stesso comportamento del P., che pur avendo ricevuto l’assegno di L. 75 milioni, attese diversi mesi per porlo all’incasso, chiedendo anche una preventiva autorizzazione, comportamento questo ritenuto incompatibile con la sussistenza di un diritto pieno ed incondizionato. La Corte d’appello, adita dal P., riformava la sentenza, ritenendo inammissibile la prova per testi ai sensi dell’art. 2722 c.c., non essendo nemmeno applicabile l’art. 2724 c.c..

La Corte osservava che le parti avevano concordato sul diverso titolo che giustificava la dazione della somma. Oggetto della lite non era, quindi, la simulazione del contratto, bensì "il contenuto esatto del contratto dissimulato" con la conseguenza che non risultavano applicabili i limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c.. Rilevava ancora la Corte che nell’accordo intervenuto tra le parti e consacrato nella promessa di pagamento, l’unico dato dissimulato era il titolo che giustificava la dazione della somma sul cui importo non v’era contrasto. La questione riguardava soltanto l’apposizione o meno della condizione secondo la quale "il denaro era esigibile solo se l’affare tra la spa Cadoro e lo S., cui accedeva la rinuncia a propri diritti operata da P. si fosse in concreto perfezionato con la cessione delle licenze commerciali, di cui era titolare lo S.".

Conseguentemente, osserva ancora la Corte, "oggetto di lite e quindi di prova a carico della società opponente, era la condizione pattuita prima o durante la trattativa", che portò alla dichiarazione sottoscritta dalla SUPERMERCATI CADORO spa. Di qui l’applicazione dell’art. 2722 c.c. che ha riguardo ad un patto anteriore o contemporaneo all’accordo fissato in atto scritto. Tale limitazione riguardante "le pattuizioni, non già le dichiarazioni unilaterali" era applicabile al caso di specie perchè "la dichiarazione datata 30 giugno 1993, ancorchè porti la sola sottoscrizione del legale rappresentante della CADORO spa, tuttavia è chiaramente espressione della volontà contrattuale". Inoltre, per l’ammissione alla prova orale occorreva anche la sussistenza di una delle specifiche ipotesi di cui all’art. 2724 c.c.. Non risultava invece alcun "inizio di prova scritta, proveniente dal P. … della stipula della condizione…". Nè al riguardo poteva essere valutata come inizio di prova la mera condotta processuale. Infine, la Corte territoriale rilevava che nessun rilievo significativo poteva assumere il comportamento del P. (circa l’attesa per l’incasso dell’assegno) e che le dichiarazioni rese dal teste udito non potevano che essere ritenute poco credibili sia per la sua qualità (posizione apicale nell’azienda), che per il suo interesse alla vicenda nella quale egli si pose come una sorta di cogestore dell’operazione.

La ricorrente articola 4 motivi di ricorso, mentre nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.
Motivi della decisione

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Con il primo motivo di ricorso si deduce: "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non ammissibili la prova testimoniale sul patto aggiunto, non avendo rilevato che nel caso in questione si trattava di una dichiarazione unilaterale, che non poteva integrare la preclusione invocata. Si trattava di un impegno che non prevedeva obbligazioni per il P., nè era sottoscritto da quest’ultimo.

Contraddittoriamente quindi la Corte territoriale aveva affermato la natura contrattuale dello scritto, che aveva invece natura unilaterale. Inoltre vi era un inizio di prova per iscritto che risultava dall’atto di rinuncia, nonchè dalle difese giudiziali del P., a lui riferibili perchè fatte dal suo rappresentante in giudizio, nonchè dalle sue dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale. Inoltre vi era una postilla in calce all’atto di rinuncia alla lettera di intenti del 30 giugno 1993 del seguente tenore: "per espressa mia rinuncia e senza obbligo di indennizzo alcuno". 1.2 – Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.". Erroneamente la Corte territoriale, senza averne potere, aveva effettuato una completa rivalutazione del materiale probatorio in mancanza di una richiesta specifica nell’atto d’appello in violazione del principio "devolutivo dell’appello". Si trattava di errar in procedendo quanto alla nuova valutazione con riguardo alla data dell’assegno di L. 75 milioni, accertata dal giudice di primo grado nel 30 giugno 1993. La Corte, invece, aveva affermato "un dato di fatto esattamente contrario a quanto accertato dal Tribunale, enunciando a pagina 11 che al P. il 30 giugno 1993 venne consegnato l’assegno postdatato ripetendo le affermazioni a pagina 13 circa l’incasso dell’assegno, emesso postdatati".

Rileva ancora la ricorrente che "la discordanza non è di poco momento, poichè la Corte d’appello proprio dal fatto della postdatazione dell’assegno offre la possibilità di una interpretazione del comportamento del P. diversa da quella dal Tribunale…". In assenza di censura sul punto, era precluso alla Corte di appello di "riesaminare tutta la parte della statuizione del Tribunale concernente l’interrogatorio e il comportamento del P. …". 1.3 – Col terzo motivo di ricorso si deduce "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

La ricorrente ripropone lo stesso ragionamento di cui al precedente motivo sotto il profilo del vizio di motivazione. L’affermazione della Corte secondo la quale l’assegno sarebbe stato postdatato e quindi negoziabile in tempo successivo diventa decisiva per la motivazione, ma risulta apodittica, non avendo la Corte riportato la data, diversa dal 30 giugno 1993, alla quale l’assegno sarebbe stato negoziabile. L’assegno poteva avere una data immediatamente vicina al 30 giugno con ciò escludendosi ogni rilievo al comportamento tenuto fino a dicembre dello stesso anno dal P..

1.4 – Infine ancora col quarto motivo la ricorrente lamenta la non corretta della valutazione operata dalla Corte sulla "poca attendibilità data alla testimonianza del ragioniere B.", posto che "la parte attiva avuta dal rag. B. nella vicenda non poteva essere assunta di per sè come indice di infedeltà nel riferire, otto anni dopo, lo svolgimento dei fatti. Nè è sufficientemente esplicitato quale fosse l’interesse di mero fatto del quale fosse portatore il teste, che l’avrebbe condotto a rendere una testimonianza poco credibile". 2. – Il ricorso è infondato e va respinto.

Prima di esaminare dettagliatamente il contenuto dei motivi di ricorso, appare opportuno ulteriormente chiarire il filo logico della decisione adottata dai giudici d’appello e le motivazioni poste a fondamento della stessa.

La Corte di appello ha, infatti, in primo luogo escluso che nel caso in questione fosse ammissibile la prova testimoniale. Al riguardo la Corte osserva quanto segue: "ha lite in concreto ha come oggetto esclusivamente la apposizione o no della condizione che il denaro era esigibile solo se l’affare tra la S.p.A. Cadoro e lo S., cui accedeva la rinuncia ai propri diritti operata dal P., si fosse in concreto perfezionata con la concessione delle licenze commerciali, di cui era titolare lo S.. Dunque, oggetto di lite quindi di prova, a carico della società opponente, era la condizione pattuita prima o durante la trattativa, che poi portò alla confezione della dichiarazione scritta contenente l’obbligazione assunta dalla società appellata verso il P.. All’evidenza, nella specie, trova applicazione la norma ex art. 2722 c.c., postulandosi un patto anteriore o contemporaneo all’accordo fissato in atto scritto". La Corte poi nell’indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto che la dichiarazione sottoscritta dal solo rappresentante della Cadoro dovesse essere valutata come espressione della volontà contrattuale ha così osservato:

"di fatto, l’atto non solo contiene una mera promessa di pagamento, ma anche il titolo dell’obbligazione e, per ammissione comune delle parti, rappresenta consacrazione dell’accordo raggiunto tra le parti". La conclusione cui giunge la Corte è quindi frutto di una valutazione complessiva di tutto materiale probatorio e delle affermazioni delle parti. In tale contesto la scrittura in questione viene considerata come conclusione di un accordo complessivamente raggiunto all’esito della complessa operazione commerciale in corso.

Di conseguenza, la Corte ha di seguito affermato che, non essendo ammissibile la prova testimoniale ai sensi dell’art. 2722 c.c., quest’ultima poteva essere ammessa soltanto nel caso di presenza delle specifiche ipotesi di cui all’art. 2724 c.c., ulteriormente osservando che anche sotto questo profilo mancava qualsiasi elemento che ne giustificasse l’ammissione. Al riguardo la Corte osserva che "non esiste in atti inizio di prova scritta, proveniente dal P., che indicava come verosimile, non già la simulazione – fatto esplicitamente ammesso dalle parti nei loro scritti iniziali -, bensì della stipula della condizione dedotta con l’opposizione della sola società appellata e, in radice, contestata siccome esistente dal P.". A conclusione di queste argomentazioni e sulla base di esse la Corte ha affermato che il teste B. non poteva essere ascoltato, ulteriormente aggiungendo, ma evidentemente con argomentazione ad abundantiam, che la testimonianza resa dal ragioniere B. doveva essere valutata alla luce della posizione da quest’ultimo ricoperta nell’ambito della società e dal ruolo svolto durante lo svolgimento della trattativa, rispetto al quale egli si era posto come cogestore della stessa unitamente al rappresentante legale della società, ulteriormente evidenziando, ai fini della valutazione complessiva della testimonianza resa, alcune circostanze relative alla stessa deposizione, che ne mettevano in crisi la complessiva attendibilità in ordine ai concreti ricordi dell’episodio specifico. La Corte fa, infatti, riferimento alla "oscillazione del ricordo del teste circa la presenza dello S. alla trattativa col P., fatto che lumeggia la non piena affidabilità circa i concreti ricordi dell’episodio specifico, su cui ha riferito il teste, posto che la presenza alla trattativa con il P. anche dello S. appare particolare che difficilmente si dimentica per l’importanza nell’economia dell’affare e l’esiguo numero di persone presenti all’incontro". Quanto infine al comportamento tenuto dal P. circa la riscossione dell’assegno, la Corte ha osservato quanto segue: "Anche la condotta dell’appellante (ndr P.) non appare a questa corte univoca nel suo significato, posto che è dato certo che al P. il 30 giugno 1993 venne consegnato un assegno postdatato, sicchè certamente l’accordo era di non incassarlo subito. Inoltre, difficilmente credibile appare che di detta condizione, indubbiamente assai rilevante nell’economia dell’affare, persone esperte del settore non abbiano ritenuto di farne menzione nello scritto, riproducete gli elementi fondamentali dell’accordo. Ciò specie se si considera che nel preliminare con lo S. fu apposta condizione proprio in relazione alla risoluzione dell’accordo in piedi tra lo S. e il P.. Infine, assai strano appare che il saldo di L. 75 milioni risulta fissato al 31 dicembre 1993, mentre il termine ultimo, entro il quale doveva essere definito l’affare con lo S. di vendita delle licenze, nel preliminare del 23 giugno 1993, risulta indicato al 30 giugno 1994. logico, se anche il compenso al P. per il suo ritiro dall’affare fosse stato subordinato all’effettiva cessione delle licenze da parte dello S., sarebbe apparso fissare, anche per il saldo delle spettante dell’appellante, data ultima al 30 giugno 1994. L’aver fissata altra data, coincidente con altro pagamento in favore lo S. non subordinato ad alcuna condizione secondo il preliminare citato, lumeggia piuttosto che la dilatazione di pagamento risponda ad esigente di finanziamento e di liquidità" Tanto premesso e con riguardo ai motivi di ricorso, si osserva specificamente quanto segue.

2.1 – Quanto al primo motivo, occorre osservare che non sussistono i dedotti vizi di motivazione.

2.1.1 – In linea generale, occorre tenere presente che il motivo di ricorso per cassazione con il quale viene mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.

Tale motivo non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte. In particolare, non può essere proposto un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame, giacchè, diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, e cioè di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. 2.1.2 – Nel caso in questione, la Corte ha adeguatamente e compiutamente motivato su tutte le questioni indicate. Non si evidenziano carenze o lacune nelle argomentazioni ovvero elementi di illogicità consistenti nell’attribuire agli elementi emersi in giudizio un significato fuori dal senso comune, o mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e un insanabile contrasto degli stessi.

Infatti, riesaminato tutto il materiale probatorio utilizzabile, la Corte, una volta esclusa la testimonianza resa dal rag. B., ha valutato il contenuto della dichiarazione datata 30 giugno 1993, giudicandola "chiaramente espressione della volontà contrattuale", malgrado la stessa "porti la sola sottoscrizione del legale rappresentante della CADORO spa". Come si è visto, tale conclusione è la sintesi di un percorso logico nel quale la Corte ha ricostruito la volontà delle parti nell’ambito della complessa trattativa svolta, concludendo che tale scrittura, seppure sottoscritta da una delle parti, condensava il complessivo accordo sul punto. La Corte poi si è fatta carico delle altre risultanze, ritenendo correttamente che non potesse assumere "valenza di inizi di prova scritta" la "mera condotta processuale", nè che potessero avere tale valenza anche l’atto di rinuncia e la postilla apposta all’atto del giugno del 1993, avendone dato l’interpretazione complessiva che si è sopra riportata.

In definitiva con la censura avanzata la parte ricorrente intende far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti al suo convincimento, proponendo un migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Intende, quindi, proporre un’inammissibile nuova valutazione dei fatti o censurare aspetti del giudizio interni all’ambito della discrezionalità di valutazione delle prove e dell’apprezzamento dei fatti ( art. 116 cod. proc. civ.), che attengono al libero convincimento del giudice.

2.2 – Parimenti infondato è il secondo motivo col quale si denuncia una violazione ex artt. 112 e 342 c.p.c. per aver la Corte, in assenza di doglianza sul punto, proceduto ad una rivalutazione del materiale probatorio. La Corte non è incorsa in tale violazione, posto che nell’appello era stata riproposta, come si deduce dalla stessa sentenza, proprio la complessiva questione relativa alle conclusioni raggiunte dal Tribunale sulla valutazione dell’intera vicenda degli accodi contrattuali raggiunti, anche sotto il profilo della valutazione della prova testimoniale ammessa in violazione delle relative norme codicistiche. Quanto poi alle affermazioni della Corte circa la postdatazione dell’assegno, esse riguardano pur sempre il tema appena indicato, assumendo rilievo la vicenda della negoziazione dell’assegno in questione con riguardo al comportamento delle parti ai fini della valutazione della apposizione della condizione nei termini indicati. Va in primo luogo esclusa, perchè inammissibile in questa sede, la parte della censura che sembra evocare un vizio revocatorio (relativo alla postdatazione dell’assegno rispetto al momento della sua consegna, circostanza questa riguardo alla quale la Corte afferma testualmente: "posto che è dato certo che al P. il 30 giugno 1993 venne consegnato un assegno postdatato"). Occorre rilevare poi che tutta l’argomentazione della Corte è orientata a ritenere tale assegno negoziabile in data diversa e lontana alcuni mesi da quella in cui l’assegno fu consegnato, tanto da spingere la Corte a prendere in esame anche l’esistenza di altri rapporti e il comportamento tenuto dal P. al momento della richiesta di pagamento, con la conclusione oggi oggetto di censura. Di conseguenza anche la restante argomentazione della ricorrente appare essere rivolta a denunciare un vizio revocatorio (sulla effettiva data dell’assegno), piuttosto che una violazione di legge sotto il profilo dedotto.

2.3 – Anche il terzo motivo, che deduce vizio di motivazione con riguardo alla data dell’assegno postdatato, risulta infondato alla luce delle argomentazioni già svolte al precedente punto, con riguardo al primo motivo e con riguardo alla complessiva motivazione adottata dalla Corte, che indica con chiarezza il percorso logico seguito dai giudici del gravame, specificamente indicando sul punto la non univocità di significato del comportamento tenuto dal P. quanto alla negoziazione dell’assegno.

2.4 – Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato, non solo perchè la motivazione della Corte al riguardo del teste è stata operata ad abundantiam, posto che la stessa Corte ha ritenuto ed affermato (correttamente) l’inammissibilità della prova testimoniale sul punto, ma anche perchè, pur a voler entrare nel merito della motivazione adottata, la valutazione della Corte appare priva di vizi logici, posto che, in ordine ai motivi di valutazione adottati, la Corte ha indicato non solo le circostanze richiamate dalla ricorrente circa la posizione del teste nella società e nella vicenda, ma ha valutato anche e specificamente la stessa attendibilità intrinseca della testimonianza, resa discutibile dalla labilità del ricordo su particolari importanti e significativi (la presenza o meno dello S. alla riunione).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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