T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 24-01-2011, n. 52 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, proprietario di una unità immobiliare nello stabile di Bologna, via Santo Stefano 71, impugna la concessione edilizia n. 122037/1994 ed i nullaosta della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Bologna n. 5851/1997;18903/1995;015204/97 aventi ad oggetto l’autorizzazione all’esecuzione di interventi edilizi realizzati dalla ditta controinteressata (MA.RO. srl) in un appartamento del medesimo stabile.

L’intervento, descritto a pagina due del ricorso, consiste nell’ apposizione sul tetto di due grandi macchine necessarie per il condizionamento dell’appartamento in ristrutturazione, collocate sopra una struttura di ferro a sbalzo sulla falda e poi rivestite in rame; nella realizzazione di un grande camino in muratura; nella modifica dell’andamento della copertura.

Per quanto riguarda la concessione edilizia il ricorrente deduce motivi di violazione dell’articolo 6 delle note tecniche aggiuntive del piano regolatore generale, in quanto l’intervento eccede la nozione di "restauro e risanamento conservativo" e di violazione della normativa in materia di rilascio delle concessioni edilizie, in quanto occorreva il preventivo assenso del condominio trattandosi di opere sul tetto (cosa comune).

Per quanto riguarda il parere favorevole della Soprintendenza il ricorrente deduce motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili con particolare riferimento al difetto di istruttoria e di motivazione, alla mancata considerazione dell’impatto negativo delle opere sull’architettura del coperto, alla disparità di trattamento in relazione a precedenti richieste del ricorrente stesso alla Sovrintendenza.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Bologna ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Bologna deducendo, con varie argomentazioni, l’infondatezza del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda le censure formulate nei confronti della concessione edilizia si deve osservare che:

– l’intervento non eccede la nozione di "restauro e risanamento conservativo" come definita dall’articolo 6 delle NTA del PRG, in quanto tale articolo consente espressamente l’inserimento di elementi accessori e di impianti richiesti dalle esigenze dell’uso;

– la giurisprudenza ritiene che non è necessario l’assenso del condominio per il rilascio di permessi edilizi incidenti sulla cosa comune quando gli interventi, anche modificativi, siano strumentali al migliore utilizzo della porzione in proprietà del singolo condomino senza peraltro alterarne la destinazione e la funzionalità (si veda C. St. Sez. VI n. 2546/2010 che riguarda modifiche al tetto per installare un ascensore e Cass. Civ. II, n. 8040/1990 in materia di realizzazione di un comignolo sul tetto).

Nel caso di specie gli interventi riguardano la realizzazione di un comignolo e l’installazione di macchinari necessari per il funzionamento dell’ impianto di condizionamento dell’appartamento sottostante.

Per quanto riguarda le censure formulate nei confronti dei nullaosta rilasciati dalla Sovrintendenza, si deve osservare, da un lato, che il vincolo non impedisce la realizzazione di interventi necessari per rendere fruibile ed abitabile l’immobile in relazione alle innovazioni conseguenti all’evoluzione tecnologica, dall’altro che le valutazioni discrezionali della Sovrintendenza non sono censurabili nel giudizio di legittimità se non in caso di manifesta illogicità o travisamento dei fatti che nel caso di specie non ricorrono.

Nè sussiste il vizio di difetto di motivazione o di istruttoria, in quanto, come risulta dalla nota della sovrintendenza del 9 settembre 1997 n. 15204, il nullaosta è stato rilasciato sulla base della relazione tecnicodescrittiva e di quanto riportato nei grafici del progetto relativo all’intervento.

Il vizio di disparità di trattamento non è neppure configurabile in quanto, come si è detto, nel caso di specie si verte in materia di attività discrezionale che presuppone una valutazione caso per caso degli interventi edilizi ammissibili.

Peraltro dalla relazione della Sovrintendenza allegata al controricorso depositato dall’Avvocatura dello Stato risulta che nell’anno 1976 il ricorrente è stato autorizzato ad eseguire un consistente intervento di ristrutturazione.

In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato in toto siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto del limitato valore della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo repinge.

Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali della somma di Euro 2000,00 (duemila/00) ed a favore del comune di Bologna della somma di Euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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