T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 42 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il ricorrente ha partecipato a un concorso per il reclutamento di un ingegnere indetto dal comune di Sora, classificandosi al terzo posto della graduatoria di merito; il concorso era vinto dal controinteressato L.U. che era assunto dal comune (il secondo classificato, ingegner P., ha da tempo fatto sapere e dichiarato che non ha più interesse a impiegarsi presso il comune di Sora e quindi non ha alcun interesse al presente contenzioso).

Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria e relativi atti presupposti l’ingegner S. proponeva il ricorso n. 1155 del 1997 R.G. che era accolto da questa sezione con la sentenza n. 282 del 7 aprile 2009, confermata dalla sentenza n. 821 del 15 febbraio 2010 della quinta sezione del Consiglio di Stato.

In particolare il T.A.R. riteneva illegittime le operazioni concorsuali in quanto: a) in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità e di anonimato, le buste contenenti gli elaborati concorsuali consegnate ai candidati erano di diverse dimensioni, il vincitore aveva impiegato penne di diverso colore ponendo in alcune pagine il termine "bis" (così rendendosi astrattamente riconoscibile) e alcuni dei fogli consegnati ai candidati erano privi del timbro della commissione; b) non vi era stata la preventiva determinazione dei criteri di valutazione delle prove scritte.

A sua volta il Consiglio di Stato riconosceva la fondatezza delle censure del ricorrente relative alla diversa dimensione delle buste e, nel presupposto che già questa anomalia fosse idonea a ledere il principio dell’anonimato, respingeva l’appello.

2. Con il ricorso all’esame il ricorrente contesta la legittimità dei modi con cui il comune ha eseguito la sentenza della sezione.

In particolare il comune di Sora, con delibera G.M. n. 284 del 2009, prendeva atto della sentenza e decideva di rinnovare il procedimento a partire dalle prove scritte; la medesima delibera provvedeva a sostituite il presidente e il segretario della commissione nominando presidente il segretario generale e segretario il dirigente del settore lavori pubblici.

In pratica il comune riteneva che la commissione rinnovata dovesse, previa determinazione dei criteri generali di valutazione delle prove scritte, rinnovare queste ultime facendo partecipare i soli candidati che avevano partecipato al concorso nel 1997, cioè il ricorrente e l’ingegner Urbani (dato che il terzo candidato, cioè l’ingegner P., aveva da tempo dichiarato di non aver più interesse a impiegarsi presso il comune di Sora).

3. Contro questa delibera veniva proposto il ricorso principale con cui il ricorrente deduce anzitutto l’omissione dell’avviso di procedimento. Egli poi sostiene che le modalità di rinnovazione scelte dal comune sono illegittime e rivolte a favorire l’ingegner Urbani. La tesi esposta in ricorso è che la sentenza della sezione implicherebbe l’annullamento della sola seconda prova scritta dell’ingegner Urbani (essendosi lo stesso reso riconoscibile) con salvezza, pertanto, delle prove, sia scritte che orali, del ricorrente (e al massimo dell’ingegner P.); di conseguenza non vi sarebbe necessità di rinnovazione delle prove ma semplicemente di riformulazione della graduatoria, previa esclusione del controinteressato, con la conseguenza che, stante il disinteresse dell’ingegner P. per la vicenda, il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato vincitore.

Aggiunge il ricorrente che la nomina come membro della commissione dell’attuale dirigente del settore lavori pubblici (in sostituzione del titolare del medesimo ufficio al tempo dello svolgimento delle prove annullate) sarebbe illegittima, perché si tratta dell’attuale superiore del controinteressato con il quale egli si trova in rapporto di quotidiana collaborazione, con conseguente suo obbligo di astensione per motivi quantomeno di convenienza.

4. Si costituivano in giudizio sia il comune di Sora che l’ingegner Urbani.

5. In data 14 luglio 2010, l’ingegner S. depositava motivi aggiunti coi quali impugnava gli atti del procedimento di rinnovazione della procedura concorsuale (che si è conclusa con la determinazione dirigenziale n. 73 del 20 aprile 2010, con cui è stato dichiarato vincitore l’ingegner Urbani).
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2.1. In sintesi, le questioni che il Collegio è chiamato a risolvere sono essenzialmente due; la prima consiste nello stabilire se le modalità di rinnovazione scelte dal comune di Sora siano o meno rispettose di quanto statuito dalle sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato che hanno valutato la legittimità delle operazioni concorsuali svoltesi nel 1997, oltre che dei principi generali; la seconda consiste invece nel verificare se la composizione della commissione che ha gestito la rinnovazione del procedimento (questione estranea al perimetro della sentenza con cui la sezione aveva annullato le operazioni concorsuali) fosse o meno legittima.

2.2. In ordine al primo profilo il Collegio non condivide le argomentazioni del ricorrente.

Le illegittimità delle operazioni concorsuali riscontrate dalla sentenza della sezione implicavano necessariamente la integrale rinnovazione delle prove scritte.

In primo luogo ciò discende dalla riconosciuta illegittimità della preventiva mancata formulazione dei criteri di valutazione delle prove scritte che è vizio che si colloca logicamente e cronologicamente in un momento anteriore rispetto al loro svolgimento. A ciò si aggiunge che non è contestato che il candidato i cui elaborati sono stati custoditi in una busta di dimensioni diverse da quelle degli altri è lo stesso ricorrente per cui anche gli elaborati di quest’ultimo erano astrattamente riconoscibili.

In definitiva, in questa situazione (la cui peculiarità è accentuata dal rilievo che si tratta di un concorso al quale hanno partecipato solo tre candidati) l’annullamento pronunciato dalla sezione non poteva che implicare la completa rinnovazione delle prove scritte con necessità di preventiva fissazione dei criteri per la loro valutazione (necessità particolarmente stringente atteso che la rinnovazione avrebbe coinvolto due soli candidati).

2.3. Discorso diverso deve invece essere fatto per la composizione della commissione; con la delibera impugnata il comune ha ritenuto di reinsediare la commissione che aveva gestito le operazioni concorsuali giudicate illegittime, limitandosi a sostituire i soli suoi due componenti che nel frattempo avevano lasciato l’ufficio essendo stati collocati a riposo (vale a dire il presidente e il segretario); la scelta è caduta sui soggetti che hanno assunto la titolarità degli uffici dei membri cessati e quindi il posto di Presidente della commissione è stato assegnato all’attuale segretario generale del comune di Sora, mentre il posto di segretario della commissione è stato assunto dal dirigente del settore lavori pubblici (quest’ultimo – che è il diretto superiore dell’ingegner Urbani – si è poi fatto sostituire da altro funzionario cui ha conferito delega).

3. Ciò premesso il Collegio ritiene che le censure del ricorrente siano sostanzialmente condivisibili e che quindi sussista il vizio di eccesso di potere, nel senso che la peculiarità della situazione rendeva necessaria da parte del comune la nomina di una nuova commissione e, più specificamente, la scelta di commissari estranei all’ente, in modo da garantire la massima trasparenza alle operazioni concorsuali e la parità di trattamento tra i due soggetti che avrebbero dovuto sottoporvisi.

Questa soluzione è giustificata da più di una considerazione.

Anzitutto sulla precedente commissione gravava quantomeno il sospetto – date le anomalie riscontrate dalla sezione – che essa avesse voluto favorire il candidato poi risultato vincitore (in questa prospettiva la circostanza che la busta più piccola fosse quella contenente gli elaborati del ricorrente è poco significativa dato che i partecipanti alle prove erano solo tre).

In secondo luogo, anche se è trascorso un lungo lasso di tempo, non può certo escludersi che i membri della commissione riconfermati potessero nutrire sentimenti di antipatia nei confronti del ricorrente (che ha ottenuto l’annullamento delle precedenti operazioni concorsuali denunciando anomalie di cui essi erano direttamente responsabili), specie se si considera che si tratta di dipendenti del comune che verosimilmente, specie se si considera che il comune di Sora è un ente di non grandi dimensioni, hanno da anni un rapporto di conoscenza e probabilmente entro certi limiti anche di collaborazione con l’ingegner Urbani, loro collega per oltre un decennio (e quest’ultima considerazione vale anche per il segretario generale dell’ente che avrà avuto modo di conoscere e collaborare con il controinteressato).

In questa situazione e specie se si considera che la procedura concorsuale rinnovata avrebbe avuto solo due candidati, cioè il ricorrente e l’ingegner Urbani, l’esigenza – a garanzia della trasparenza della procedura e della parità di trattamento – che la commissione venisse interamente rinnovata con la scelta di soggetti estranei all’organizzazione del comune di Sora (magari anche garantendo, a tutela delle pari opportunità, la presenza di un commissario di sesso femminile, come previsto dalle norme, per quanto "programmatiche", vigenti in materia) appare al Collegio ineludibile; il non averlo fatto costituisce una manifestazione di eccesso di potere e tanto basta a annullare la delibera impugnata con il ricorso principale e, in via di illegittimità derivata, tutti gli atti successivi.

Il ricorso e i motivi aggiunti pertanto vanno accolti con assorbimento delle altre censure non esaminate. Quanto alle spese, la particolarità delle questioni esaminate ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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