Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-02-2011, n. 4706 Titoli di credito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

O.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna V.D. e la Cooperativa Granarolo felsinea, esponendo di essere in possesso del libretto sociale n. (OMISSIS), da lei aperto il (OMISSIS) presso la cooperativa convenuta con il deposito della somma di L. settantasei milioni prelevata da altro libretto e fittiziamente intestato alla sorella O.E.; ciò allo scopo di ridurre a meno di L. ottanta milioni, tetto massimo consentito per i depositi sociali, l’importo depositato su di un primo libretto; che per ovviare alle difficoltà di operare anche in assenza della fittizia intestataria, era stata conferita specifica autorizzazione alla figlia della attrice, C.C.; che il (OMISSIS) O.E. era deceduta, lasciando erede universale il marito: V.D.. Chiedeva, pertanto, accertarsi che il denaro depositato nel libretto intestato alla sorella le apparteneva, dichiararsi che V.D. non era legittimato a riscuotere le somme maturate e di autorizzare la cooperativa e versarle le somme stesse.

Costituendosi in giudizio V.D. deduceva che le somme depositate sul libretto appartenevano alla moglie, come emergeva dal documento rappresentato dal libretto alla stessa intestato.

Costituendosi in giudizio la cooperativa summenzionata assumeva di essere estranea alla controversia.

Il Tribunale adito, accogliendo la domanda, dichiarava che le somme depositate sul libretto n. (OMISSIS) appartenevano ad O.A.;

autorizzava la cooperativa convenuta a versarle alla predetta e condannava il convenuto V. al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

Tale sentenza veniva impugnata da V.D. dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, che respingeva il gravame. Avverso detta sentenza il V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria. C.C. ha resistito con controricorso. L’intimata Granlatte Consorzio Cooperativa s.c.a.r.l. non ha spiegato difese.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1766 c.c., e segg., artt. 1834, 1835 e 1836 c.c. e omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Deduce il ricorrente che avrebbe errato la Corte di merito nel non dare rilievo al fatto che il libretto, di cui in narrativa, come dalla stessa Corte definito, era un "libretto sociale" nominativo (analogo al libretto bancario, ma formato nell’ambito del credito cooperativo) ed intestato ad O.E. perchè la stessa era socia della Cooperativa Granarolo e, come tale, aveva voluto e costituito il relativo deposito con l’intenzione di ottenerne gli effetti e goderne i benefici, assoggettandosi, così, a tutte le regole del rapporto. Il giudice di merito avrebbe dovuto considerare detti effetti e regole, riconoscendo l’appartenenza alla socia depositante del diritto sulle somme in deposito e, quindi, di disporre di quanto risultante nel libretto a lei intestato. Avrebbe dovuto il giudice a quo considerare che il libretto in questione, oltre alla intitolazione iniziale di "libretto sociale", è ulteriormente contrassegnato dalla qualifica di "libretto nominativo", che reca cognome, nome, luogo di residenza della titolare, firma del presidente della cooperativa, e che sotto il successivo titolo "annotazioni" contiene la annotazione " il presente libretto non è trasferibile" e la clausola dattiloscritta " autorizza ad effettuare operazioni di prelievo o versamento la sig.ra C.C.", cui segue la firma autografa di O.E..

Seguirebbero, poi, cinque operazioni effettuate tra il 26.11.1993 e il 31.12.1994.

Tutto ciò evidenzierebbe che unica titolare del libretto di deposito era O.E., come confermato dal fatto che la cooperativa aveva chiesto a V.D., unico erede della O., di provvedere alla denuncia di successione, che il predetto effettuò, fornendone copia alla cooperativa.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., e segg., e in particolare art. 1417 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Deduce il ricorrente che sarebbe errato quanto affermato nella gravata sentenza che dall’intestazione del libretto si trae esclusivamente un elemento a favore dell’intestatario, che potrebbe essere superato dalla prova del contenuto del rapporto (che nel caso di specie sarebbe un rapporto fiduciario) tra l’intestatario ed il titolare effettivo della somma depositata.

La titolarità del libretto corrisponderebbe ad una precisa volontà negoziale espressa dai soggetti contraenti e che nella specie sarebbe costitutiva di tutte le posizioni e i diritti che spettano al titolare, parte indiscussa del rapporto di deposito nella posizione di unico depositante.

L’accordo, cui fa riferimento la Corte di merito, non potrebbe ritenersi, come sostenuto dal ricorrente anche nelle precedenti fasi del giudizio, un accordo fiduciario, ma un accordo simulatorio, che per il disposto dell’art. 1417 c.c., non consentirebbe la prova per testi. Pertanto il giudice a quo non avrebbe dovuto ammettere prove orali e dare rilievo a quanto affermato dai testi, fornendo così indebita materia alla errata tesi di un accordo fiduciario.

I due motivi di censura, che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Il ricorrente non ha indicato argomenti plausibili che possano indurre a qualificare il rapporto intercorso tra le sorelle O. A., che avrebbe fornito la somma portata dal libretto di deposito, ed O.E., quale rapporto simulato e non invece quale rapporto fiduciario, come fatto dal Tribunale e ritenuto corretto dalla Corte d’Appello, il che rende del tutto infondata la censura di inammissibilità ed inutilizzabilità della espletata prova testimoniale.

La corte d’Appello ha affermato che è stato allegato e provato che disposizioni della Banca d’Italia precludevano la possibilità di creare e conservare presso la cooperativa summenzionata depositi di ammontare superiore a L. 80.000.000, quali quello della famiglia C. (il marito Ce., la moglie O.A. e la figlia Ca.); che, stante tale divieto, O.E. consentì, per favorire la sorella A., di intestarsi un nuovo libretto, formato con prelievo da quello precedente e di maggiore importo della famiglia C., contestualmente conferendo alla nipote C. delega per effettuare operazioni, in particolare di prelievo, il che in concreto avvenne con il prelievo da parte della predetta degli interessi maturati a fine 1994.

Ha affermato, altresì, la Corte che la intestazione del libretto non ha valore decisivo circa l’appartenenza delle somme in deposito, avendo tale libretto la funzione di documentare gli avvenuti versamenti nei confronti del depositario; dalla intestazione può trarsi soltanto un elemento presuntivo che, però, può essere smentito dalla prova contraria.

Ritiene il collegio che tale tesi sia corretta.

Il libretto di deposito è un documento di legittimazione ( art. 1836 c.c.) e come tale ha la funzione, a meno che non sia pagabile al portatore, di impedire che le somme depositate possano essere riscosse dal possessore dello stesso, qualora sia diverso dall’intestatario del libretto. Tale funzione, che riguarda il rapporto dell’intestatario con il depositario, non impedisce però che la intestazione del libretto ad un determinato soggetto possa costituire oggetto di un accordo fiduciario tra colui, cui viene intestato il libretto, ed un terzo, che rimane l’effettivo titolare delle somme depositate sul libretto stesso e che, in base a detto rapporto, può, pertanto, pretenderne la restituzione.

L’esistenza di tale rapporto può essere provato con qualsiasi mezzo di prova ed una volta accertatane giudizialmente l’esistenza anche nei confronti del depositario, questi è tenuto a consegnare la somma depositata non all’intestatario, ma al terzo che ha dimostrato di essere il vero titolare del credito e che è, quindi, il soggetto legittimato, ai sensi dell’art. 1188 c.c., a ricevere la prestazione.

Il giudice a quo indica una serie di elementi probatori che portano a ritenere che soggetto legittimato a ricevere la prestazione non è V.D., erede della intestataria del libretto O.E., ma C.C., e precisamente: 1) il persistente possesso del libretto, mai preso in consegna da O.E., da parte delle sole O.A. e C.C.; 2) la delega conferita da O.E. alla C. nella stessa data di apertura del libretto, che, così, in virtù del possesso del libretto e della delega si erano assicurate la immediata operatività del ritrasferimento del danaro in favore della effettiva titolare del deposito, in cui si concretizzerebbe, come giustamente osservato dal giudice a quo, il pactum fiduciae; 3) le risultanze della prova per testi espletata in primo grado; tutti elementi questi che, come risulta dalla sentenza impugnata, non sono stati smentiti da alcuna prova contraria.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente deve essere condannato a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di legittimità, che appare giusto liquidare in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso a favore della resistente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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