Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 27-01-2011, n. 2817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.S.F.M. ricorre per Cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, per il reato di guida in stato di ebbrezza determinato dall’uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S., comma 7, commesso in data (OMISSIS)), dolendosi che il giudicante, nel sostituire la pena detentiva applicata (14 giorni di arresto), aveva utilizzato in maniera errata il criterio di ragguaglio (convertendo la pena in Euro 3.500 di ammenda, pari a Euro 250 per giorno), che, in considerazione del tempo in cui era stata realizzata la contravvenzione (10 aprile 2007), doveva essere individuato ex art. 135 c.p. in Euro 38,73 per ciascun giorno di pena detentiva e non già in Euro 250 (modifica introdotta con la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3).

Il ricorso è fondato per le ragioni esposta dal ricorrente.

Peraltro, a ben vedere, trattasi di un mero errore di calcolo nella conversione della pena detentiva che questa Corte può correggere direttamente, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2, rettificando e determinando direttamente la pena derivante dalla conversione in Euro 532,00 (gg. 14 x 38) e la pena finale in complessivi Euro 772,00 tenuto conto che l’ammenda applicata era pari ad Euro 240.

Va infatti ricordato, in proposito, che ai fini del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, previsto dall’art. 135 c.p., il computo avviene convertendo Euro 38, o frazione di Euro 38 (ora, Euro 250, o frazione di Euro 250), per ogni giorno di pena detentiva eliminando, sin dall’inizio, i decimali (cfr. Sezioni unite, 17 novembre 2004, PG in proc. Romeo, rv. 229257).
P.Q.M.

Rettifica la pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva in Euro 532,00, così determinando la complessiva pena finale in Euro 772.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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