T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 37 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente espone: a) di aver ceduto volontariamente in data 23 settembre 1987 al comune di Terracina, nell’ambito di un procedimento di espropriazione preordinato all’attuazione di un piano di zona per edilizia economica e popolare (denominato Arene I), il suolo contrassegnato in catasto al foglio n. 208, particelle nn. 20 e 48; b) che le previsioni del piano non sono mai state attuate e che lo stesso è ormai decaduto per effetto del decorso del termine massimo della sua efficacia;

Premesso altresì che con il ricorso all’esame il ricorrente, nel presupposto di aver titolo a ottenere la retrocessione totale del fondo (non essendo l’applicazione dell’istituto della retrocessione inibita dalla circostanza che il suolo sia stato ceduto volontariamente nell’ambito della procedura e non acquisito alla mano pubblica a mezzo di decreto di espropriazione), conclude chiedendo che la sezione, previa declaratoria dell’inefficacia del piano di zona Arene I, condanni il comune di Terracina alla restituzione del suolo e al risarcimento dei danni derivanti dal suo inutilizzo;

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile dato che la giurisprudenza civile e amministrativa consolidata, pur dopo l’introduzione della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di edilizia e urbanistica (e, in particolare, dopo le sentenze n. 204 del 6 luglio 2004 e 281 del 28 luglio 2004 della Corte Costituzionale), ritiene che "rientri nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda proposta per la restituzione dell’area, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti al mancato utilizzo della stessa, oggetto di cessione volontaria nell’ambito di una procedura espropriativa relativa ad un piano di zona poi decaduto; in tal caso, infatti, dalla mancata utilizzazione del fondo ceduto scaturisce una ipotesi di retrocessione totale che sottende l’esistenza di un diritto soggettivo la cui tutela è affidata al giudice ordinario, essendo invece esclusa l’esistenza dei presupposti per la retrocessione parziale, nel qual caso verrebbe invece in rilievo la scelta discrezionale dell’amministrazione quanto al mantenimento della parte residua per ragioni di pubblico interesse con conseguente attrazione della relativa controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo" (Cassazione, sezioni unite civili, 5 giugno 2008, n. 14826, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 luglio 2008, n. 3342, T.A.R. Lazio, Latina, 2 luglio 2010, n. 1104);

Ritenuto che su queste regole di riparto della giurisdizione il nuovo codice del processo amministrativo (articolo 133, lettera g) non sia intervenuto innovativamente dato nella fattispecie viene in rilievo un mero fatto omissivo e l’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 indicava tra gli scopi del "riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato" l’adeguamento delle "norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori";

Ritenuto pertanto che la giurisdizione sulla controversia spetti all’autorità giudiziaria ordinaria innanzi alla quale essa potrà essere proseguita in applicazione dell’articolo 11, comma 2, cod. proc. amm.;
P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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