T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-01-2011, n. 701 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le censure in ricorso, che sono le seguenti:

1) Illegittimità del provvedimento impugnato per prescrizione del diritto del Comune ad irrogare la relativa sanzione pecuniaria;

2) Illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti ed illogicità (vizio derivante dalla circostanza che l’opera è stata rimossa spontaneamente in data 20 novembre 2006, e quindi non vi sarebbe alcun aumento del valore venale dell’immobile che giustifichi la sanzione pecuniaria);

Considerato che la censura sub 1) è da respingere perché l’abuso edilizio realizzato concreta un illecito permanente, sicché la potestà sanzionatoria può essere esercitata sinché permane l’abuso (vedi, per tutte, la decisione del Consiglio di Stato n. 7769/2003 richiamata nella memoria del Comune), ed esso è stato rimosso soltanto dopo l’adozione del provvedimento impugnato;

Considerato che la censura sub 2) è da respingere perché – come già esposto – la rimozione dell’abuso è avvenuta dopo il provvedimento impugnato, che risulta dunque pienamente legittimo alla data della sua adozione;

Considerato pertanto che il ricorso deve essere respinto;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1000,00 (mille/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Roma, e le liquida in Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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