Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 27-01-2011, n. 3065 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

mone Pietro.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Pesaro condannava M.N., con le generiche, alla pena di Euro 200,00 di multa per il reato ex art. 582 c.p..

Ricorre il PG presso la Corte d’Appello di Ancona, deducendo violazione di legge: è stata inflitta pena inferiore al dovuto, poichè la sanzione edittalmente fissata è quella della multa da Euro 516,00 ad Euro 2.582,00.

All’odierna udienza il difensore ha eccepito la mancata notifica dell’estratto contumaciale e del ricorso del PG all’imputato.

Il ricorso del PG è fondato, mentre non sussistono le invocate ragioni di nullità, proposte dalla difesa.

Ed infatti l’estratto contumaciale risulta notificato a mani della madre dell’avv.ssa M. B. Bisetti, stante l’irreperibilità del prevenuto, mentre il ricorso del PG risulta notificato presso lo studio della citata avvocatessa, in data 22.4.10.

Va accolto il ricorso, essendo stata irrogata pena inferiore a quella dovuta per legge.

Può farsi luogo all’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena, che va rideterminata in Euro 360,00 di multa (p.b. Euro 540,00 ridotta di un terzo per effetto delle generiche), alla stregua dell’art. 620 c.p.p., lett. l).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in quella di Euro 360,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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