T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-01-2011, n. 696 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’atto impugnato, con cui l’Ente regionale Parco di Veio sanziona le seguenti opere realizzate nel comune di Sacrofano, perché in difformità dal relativo nullaosta dell’Ente (nullaosta protocollo 2696 del 26 giugno 2007, "favorevole a condizione" per il ripristino dello stato dei luoghi corrispondenti alla concessione in sanatoria "a stalla" numero 2766 del 22 marzo 1999):

1. Demolizione totale di due corpi di fabbrica adibiti a box, ad eccezione dei cordoli di fondazione, e parziale ricostruzione dei muri perimetrali in poroton con altezze variabili da metri 2,20 m 2,80 con diversa disposizione della bucatura delle finestre;

2. Ampliamento della superficie dell’immobile di metri quadrati 12 circa (metri lineari 14,70 x 12,40 in luogo di metri lineari 12,00 x 14,18 previsti in progetto);

3. Cordoli perimetrali di fondazione in cemento armato di sezione di metri 0,50 x 0,40 comprendenti una superficie di circa metri quadrati 43 (metri lineari 5 x 7,7 più 4,50 x 1,10);

Considerate le censure del ricorso;

Considerato che esse rilevano testualmente:

– "il dirigente ha ordinato la demolizione e/o rimozione di parti del manufatto esistente in Roma, di proprietà della ricorrente, sul presupposto di violazioni di norme urbanistiche";

– "il progetto presentato all’ente comunale prevede la fedele ricostruzione del manufatto, demolito per effetto del succedersi di alcuni eventi naturali. Il concetto di ristrutturazione contemplato dal legislatore comprende anche la sostituzione di parti dei fabbricati preesistenti. Pertanto l’amministrazione avrebbe dovuto rilasciare la richiesta autorizzazione gratuita oppure, qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia, avrebbe dovuto rilasciare una concessione edilizia onerosa, senza pretendere il rispetto della normativa urbanistica sopravvenuta";

Considerato che il ricorso, nel riferirsi a:

– un dirigente che "ha ordinato la demolizione e/o rimozione di parti del manufatto esistente in Roma, di proprietà della ricorrente (sic), sul presupposto di violazioni di norme urbanistiche" anziché riferirsi al direttore dell’Ente Parco di Veio, che emesso l’atto impugnato per opere realizzate in difformità dal relativo nullaosta dell’Ente, nel comune di Sacrofano (nullaosta protocollo 2696 del 26 giugno 2007, "favorevole a condizione" per il ripristino dello stato dei luoghi corrispondenti alla concessione in sanatoria "a stalla" numero 2766 del 22 marzo 1999);

– a un "progetto presentato all’ente comunale" anziché riferirsi alla vicenda procedimentale con l’intimato Ente Parco di Veio, che ha emesso l’atto impugnato;

– alla "fedele ricostruzione del manufatto, demolito per effetto del succedersi di alcuni eventi naturali", anziché riferirsi alle vicende – dettagliatamente indicate nel provvedimento impugnato – relative alla concessione in sanatoria "a stalla" numero 2766 del 22 marzo 1999; al relativo nullaosta protocollo 2696 del 26 giugno 2007, "favorevole a condizione"; alla difformità, contestata del provvedimento impugnato, rispetto al suddetto nullaosta;

– ad una richiesta autorizzazione gratuita e – in subordine – ad una auspicata concessione edilizia onerosa, anziché riferirsi al nullaosta, specificamente prospettato dall’impugnato provvedimento, dell’Ente Parco di Veio;

mostra un palese errore circa l’oggetto delle proprie contestazioni;

Considerato che, pertanto, il ricorso risulta da dichiarare inammissibile per palese errore sul proprio oggetto;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2000,00 (duemila/00), seguono la soccombenza, in rito, ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.

Condanna parte ricorrente al rimborso di spese di giudizio dell’intimato Ente Parco di Veio, e le liquida in Euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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