Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-12-2010) 27-01-2011, n. 3062

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.M. e F.H., assolte dai reati di ingiuria e minacce in danno di K.B., venivano condannate dal Giudice di pace di Lanciano, con sentenza emessa in data 30 novembre 2009 per il delitto di lesioni volontarie lievi in danno della stessa.

Con due ricorsi per cassazione identici F.M. e F.H. deducevano che la querela era stata rimessa e che la sentenza impugnata era priva di motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche.

Effettivamente, come risulta da copia del verbale, allegato al ricorso, redatto dinanzi alla Sezione di polizia giudiziaria della guardia di finanza presso la Procura della Repubblica di Lanciano il 5 febbraio 2010, K.B. ha dichiarato di rimettere la querela sorta contro F.M. e F.H., e queste ultime hanno dichiarato di accettare la remissione. Nulla di specifico hanno stabilito le parti in ordine alle spese del procedimento.

Il reato per cui vi è stata condanna è perseguibile a querela di parte.

La remissione espressa, seguita da rituale accettazione della parte lesa, estingue, pertanto, il reato, ai sensi dell’art. 152 c.p..

Non ricorrono i presupposti per una sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tenuto conto di quanto emerge a carico delle due ricorrenti dalla sentenza impugnata.

Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata per essere il reato estinto per remissione della querela.

Le spese vanno poste, come per legge, a carico delle due querelate, non essendovi diverse pattuizioni tra le parti.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione della querela;

Condanna ciascuna ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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