T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-01-2011, n. 695 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Amministrazione comunale di Castelnuovo di Porto in data 3 marzo 2005 e depositato il successivo 14 marzo, parte ricorrente impugna il verbale di accertamento dell’inottemperanza di precedente ordine di demolizione, volto a colpire la realizzazione di un piano rialzato su immobile già sanato ex L. 28 febbraio 1985, n. 47 con permesso n. 328 del 16 settembre 1998.

Avverso tale verbale la ricorrente deduce:

– violazione dell’art. 31, commi 3 e 4 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

– Violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

– Violazione degli articoli da 31 a 36 e mancata applicazione dell’art. 34, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Conclude chiedendo la sospensione del provvedimento anche motivata per la presentazione dell’istanza di condono e insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 4 aprile 2005 la richiesta cautelare è stata accolta sul presupposto della necessità da parte dell’Amministrazione comunale di valutare la condonabilità dell’abuso commesso, con conseguente applicazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori a norma dell’art. 32 della citata legge n. 326/2003;

Alla pubblica udienza del 4 marzo 2010 il Collegio ha ritenuto di disporre una istruttoria volta ad accertare la coincidenza delle opere sanzionate con l’ingiunzione di demolizione ed il successivo ed impugnato verbale di accertamento dell’inottemperanza con le opere di cui è stata richiesta la sanatoria.

Eseguita l’istruttoria ne sono emerse le seguenti circostanze utili per una migliore disamina della situazione, in punto di fatto:

– l’immobile "principale" consta di un piano terra sanato con la ridetta concessione in sanatoria del 16 settembre 1998, ad esclusione di un portico, che, ancorché risultante dai grafici allegati all’istanza non era stato realizzato;

– successivamente la ricorrente presenta istanza di accertamento di conformità per la realizzazione e la chiusura del portico in data 18 agosto 2003, poi revocandola in data 23 dicembre 2003;

– l’immobile è sottoposto a sequestro dal 29 marzo 2004;

– con ordinanza n. 8 del 30 marzo 2004 l’Amministrazione comunale sanziona sia l’ampliamento del piano terreno sia la realizzazione di un piano rialzato;

– in data 31 marzo 2004 la ricorrente presenta domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003, includendovi sia l’ampliamento per chiusura del portico al piano terreno sia la sopraelevazione della costruzione principale;

– accertata la violazione dei sigilli in data 3 agosto 2004, in data 5 agosto 2004 con ordinanza n. 13 il Comune dispone la demolizione della sopraelevazione, perché, rimossi i sigilli, i lavori sono proseguiti;

– in data 7 gennaio 2005 il Comune accerta l’avvenuta inottemperanza alle due citate ordinanze ed il successivo 22 febbraio 2005 viene emessa determinazione dirigenziale n. 1 per procedere alla trascrizione nei registri immobiliari ed immissione in possesso dell’Amministrazione comunale del manufatto abusivamente realizzato, ma il TAR in data 4 aprile 2005 accoglie l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, come visto sopra.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso l’interessata impugna il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ ordinanza del 5 agosto 2004 con la quale il Comune di Castelnuovo di Porto le ha ingiunto di demolire:

"getto in cemento della copertura del fabbricato delle dimensioni di mq. 26 circa al piano rialzato;

tamponatura con laterizi del piano superiore delle dimensioni di mt. 2,40 x 4,90 circa;

installazione di un controtelaio in metallo;

installazione di una porta in legno presso l’accesso al piano terreno con rifinitura delle colonne laterali in mattoncini sabbiati;

installazione di una grata in ferro al piano terreno e rifinitura della finestra con mattoncini sabbiati", senza permesso a costruire, su immobile già oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 380 in data 16 settembre 1998 ed in violazione dei sigilli del primo sequestro disposto in data 29 marzo 2004 e rinnovato poco prima dell’ordinanza di demolizione.

L’istruttoria ha consentito di verificare che il verbale di accertamento dell’inottemperanza impugnata colpisce le opere già individuate dall’ordinanza n. 13 del 5 agosto 2004, e cioè il completamento al rustico del piano rialzato ed il completamento del portico con alcuni infissi con quelle portate nella richiesta di definizione degli illeciti edilizi presentata dalla ricorrente in data 31 marzo 2004, prot. n. 3959, richiesta che è stata rigettata con provvedimento del 14 novembre 2008.

Come risulta da dichiarazione resa a verbale parte ricorrente tuttavia ha ancora interesse ad una pronuncia sul ricorso, ancorché questo possa essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse a causa della sopravvenienza del provvedimento negativo di decisione della istanza di condono da parte dell’Amministrazione comunale.

2. Le doglianze proposte non possono essere condivise.

2.1 Con la prima l’interessata lamenta che ai sensi dell’art. 31, comma 4 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 l’accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione dei registri immobiliari e per questo dal verbale dovrebbe risultare la esatta perimetrazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale, mentre tale adempimento non appare nell’atto al momento impugnato.

La censura non può essere accolta dal momento che il ridetto verbale è motivato col riferimento alla ordinanza di demolizione in esso citata, ingiunzione che riporta esattamente le dimensioni dell’abuso realizzato, come sopra descritto.

2.2. Neanche la seconda doglianza appare meritevole di accoglimento.

Infatti la prospettazione dell’interessata, secondo la quale per costante giurisprudenza sulla materia la omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento costituisce un vizio del provvedimento finale adottato, non può essere più condivisa a seguito della entrata in vigore della modificazione introdotta alla legge 7 agosto 1990, n. 241dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, stante il cui art. 21 octies l’annullamento del provvedimento per mancanza della comunicazione di avvio del procedimento è precluso, laddove l’Amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non poteva essere diverso per il suo contenuto vincolato da quello adottato. (Consiglio di Stato, sezione IV, 10 aprile 2009, n. 2227). E tale dimostrazione appare ampiamente raggiunta dall’Amministrazione resistente, che ha per l’appunto prodotto finanche il provvedimento di diniego della seconda concessione in sanatoria.

2.3 Il terzo motivo, con il quale la ricorrente fa valere di avere presentato ulteriore domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, per la chiusura del portico e la realizzazione del piano rialzato, acquisita al protocollo comunale n. 3959 in data 31 marzo 2004 è divenuto improcedibile di per se stesso, a causa, come accennato sopra, del sopraggiunto rigetto della domanda di condono.

La ricorrente però fa rilevare un ulteriore profilo di violazione, connesso con il precedente e che cioè, poiché la rimozione della sopraelevazione al piano rialzato non potrebbe che causare danni irreversibili al soffitto della sua abitazione collocata al piano terra e non consentirebbe l’abitabilità di detto piano terra, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, dovrebbe essere applicata la sanzione pecuniaria da quella norma prevista, piuttosto che la demolizione.

L’aspetto ulteriore della censura non ha pregio.

E’ infatti da rilevare che quando per la costruzione di che trattasi il Comune di Castelnuovo di Porto ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria del 16 settembre 1998, ad esclusione del portico in quanto non realizzato, in base alla sezione AA del piano terra allegata alla domanda di concessione in sanatoria del 1998 essa era completa del tetto, subentrando la sopraelevazione soltanto in un secondo momento, e come da rappresentazione grafica allegata alla più volte citata domanda di condono presentata in data 31 marzo 2004, laddove risulta pure l’ampliamento al piano terra dovuto al completamento del portico. Dall’apparato fotografico prodotto dall’Amministrazione comunale in sede di istruttoria è pure da osservare che la sopraelevazione della costruzione, presentandosi ancora allo stato di rustico potrebbe essere rimossa senza nocumento per il piano terra, una volta che ne sia richiesto il dissequestro, essendo l’opera sequestrata a partire dal 3 agosto 2004. Ed analogamente potrebbe essere effettuato per la chiusura del portico al piano terreno, che appare appunto aggiunta alla costruzione sanata con la ridetta concessione edilizia in sanatoria del 16 settembre 1998.

E su questa linea appare anche muoversi l’Amministrazione laddove in risposta alle osservazioni presentate dalla ricorrente, in via amministrativa, sul diniego di condono ha insistito sulla circostanza che la sopraelevazione del piano rialzato e la chiusura del portico non risultavano ultimate alla data di presentazione dell’istanza di condono del 31 marzo 2004, oltre che si aggiunga, neppure alla data prevista per legge del 31 marzo 2003, come invece dichiarato nella domanda di condono ex art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ed a ciò non si oppone la circostanza che parte ricorrente non ha impugnato il diniego di condono del 2008, che non determina sotto il profilo del procedimento amministrativo nel quale si colloca il verbale di accertamento la reviviscenza dei precedenti provvedimenti sanzionatori, atteso che per la giurisprudenza vigente sotto il precedente condono di cui alla Legge n. 47 del 1985 – alle cui norme l’ultimo condono di cui alla legge n. 326 del 2003 fa riferimento – "da un lato, l’accoglimento implicito o esplicito della domanda ne comporta la radicale caducazione, mentre l’atto di reiezione, comportando, a sua volta, il riesame complessivo della fattispecie, implica la irrogazione successiva di nuove misure sanzionatorie, per cui ogni antecedente statuizione riguardo alla stessa vicenda non può che risultare definitivamente superata." (TAR Toscana, Firenze sezione II, 31 maggio 2002, n. 1129).

3. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto, con la conseguenza che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’interessata M.I. al pagamento di Euro 2.000,00 per spese di giudizio a favore del Comune di Castelnuovo di Porto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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