T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 24-01-2011, n. 708 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente è proprietario di un terreno sito nel Comune di Marino, località Palaverta, distinto in catasto al Foglio 29, particelle 1077 – 1074 – 1076 e 932. Egli impugna in questa sede la variante generale al PRG del Comune di Marino, adottata con deliberazione di C.C. n. 62 del 24.11.2000 e approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 994 del 29.10.2004, prospettando diversi profili di eccesso di potere, travisamento di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, errore di fatto.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Marino, resistendo al ricorso.

3. A seguito dell’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 1032/2010, il ricorso è stato nuovamente chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 2 dicembre 2010, e quindi trattenuto in decisione.

4. Persiste l’interesse a ricorrere, in quanto allo stato il procedimento di approvazione della Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi, che attribuisce un indice edificatorio pari a 1,00 mc/mq al lotto in questione, non si è ancora concluso.

5. Parte ricorrente lamenta il fatto che nell’ambito della zona di Via Palaverta alcuni lotti, tra cui – per la maggior parte – quello di sua proprietà, sono stati classificati come E3B (aree edificate a carattere sparso con edifici isolati realizzati in gran parte abusivamente), con esclusione dell’edificabilità; mentre altri lotti circostanti sono stati classificati come B3, ovvero come aree edificabili, già edificate parzialmente ma in modo inferiore rispetto alle zone B1 e B2.

La censura è fondata in quanto dalla nota comunale di riscontro alla disposta istruttoria risulta che si tratta di un lotto non sito in un contesto di edifici isolati, ma di un lotto intercluso: circostanza, questa, la quale conferma i profili di difetto istruttorio lamentati nel ricorso, in quanto la discrezionalità pianificatoria non va esente dal controllo giurisdizionale con riferimento alle ipotesi di manifesta illogicità in relazione alla specifica situazione dei luoghi. Peraltro, alla stregua degli atti, ciò riguarda solamente le particelle 932 e 1076 del Foglio 29 NCT, classificati come E3B, in quanto:

– da un lato, non si ravvisano elementi tali da comportare la specifica illegittimità della classificazione come Zona di completamento – Sottozona B6 di un’altra porzione della proprietà del ricorrente;

– dall’altro, non si deducono specifici motivi di illegittimità della previsione di una strada che divide il terreno a metà.

Parimenti fondata è la censura relativa all’erronea ritenuta inclusione del terreno in questione nel cono di volo dell’aeroporto di Ciampino: dalla relazione del Comune si ricava che detto terreno non ricade all’interno del vincolo aeroportuale.

6. Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnata variante generale nelle sole parti relative al Foglio 29, particelle 932 e 1076.

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’atto impugnato nelle parti indicate al punto 6 della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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