T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 163

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Questore di Bergamo in data 11.6.2010, con il quale è stato decretato il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale, presentata dal ricorrente in data 27.1.2010

Deve essere preventivamente esaminata la questione – rilevabile d’ufficio – della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Invero, la Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009, pronunciandosi espressamente su analoghi provvedimenti di diniego di permesso di soggiorno, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziando che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, di quella secondaria, nonché di quella umanitaria è attribuita alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale, il che porta ad "escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione" da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario anche in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, poi, nella successiva ordinanza n. 19393 del 9.9.2009, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, non tanto sul potere discrezionale o meno della Questura, ma sul presupposto della "qualificazione della situazione giuridica soggettiva posta a base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario", come di diritto soggettivo da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali.

Tale situazione giuridica di diritto soggettivo, come precisato dalla menzionata Corte, "gode quanto meno della garanzia costituzionale di cui all’art. 2 Cost., sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale, la possibilità di bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate (che, sulla base della giurisprudenza della corte di Strasburgo, dovrebbe escludersi nell’ipotesi in cui venga in considerazione il divieto di cui all’art. 27 Cost., comma 3, sostanzialmente corrispondente all’art. 3 CEDU), esclude che tale bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della pubblica amministrazione, potendo eventualmente essere effettuato solo dal legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali".

Ne consegue che tutti i provvedimento che negano il permesso di soggiorno per protezione internazionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione giuridica azionata dagli interessati ha consistenza di diritto soggettivo.

Al suddetto insegnamento si è rifatto un cospicuo filone giurisprudenziale del G.A. (cfr. ex multis TAR Lazio Sez. 2 6.5.2010 n. 9916).

L’accertato difetto di giurisdizione comporta – ora in forza di quanto previsto dall’art. 11 del c.p.a. -l’applicazione dell’istituto della "translatio iudicii", in forza del quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il presente giudizio deve essere riproposto – nel termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza – davanti all’AGO.

Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per compensarle integralmente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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