T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 161 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’atto impugnato è stato revocato dal Questore di Cremona il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato all’odierno ricorrente a seguito di regolarizzazione ex L. 102/09, essendo stato rilevato, a seguito di accertamenti, l’inesistenza di un n.o. al lavoro e che il contratto di soggiorno presentato risultava falso.

Il ricorrente lamenta la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento e sostiene che il decorso di 11 mesi ptra il rilascio del permesso e la revoca del medesimo avrebbe creato un affidamento a suo favore.

Il ricorso è infondato.

Come si evince dalla relazione e dalla documentazione depositata in giudizio dalla Questura di Cremona il cittadino egiziano I.A.I.M. richiedeva tramite kit postale il rilascio del permesso di soggiorno, producendo contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico a seguito di emersione, stipulato in data 21.12.2009 presso lo SUI di Milano con Macchiarosa Concetta.

In data 18.1.2010 il Commissariato di P.S. di Crema rilasciava il permesso di soggiorno n.66995BH con validità sino al 21.12.2010.

A seguito dell’attivazione di procedure di verifica presso lo SUI di Milano, si accertava che detto contratto di soggiorno risultava contraffatto, sicché I.A.I.M. veniva denunciato per il reato di cui all’art. 5, c. 8bis del D.lgs. n. 286/98.

Inoltre, si accertava che, con provvedimento in data 22.2.2009, lo SUI della Prefettura di Milano aveva dichiarato inammissibili 6 domande di emersione (fra cui quella a nome dell’odierno ricorrente) presentate da Macchiarosa Concetta,in quanto eccedenti la prima unità.

I dati di fatto sopra riportati non sono sostanzialmente contestati dal ricorrente che conferma di avere sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo studio di un commercialista.

La motivazione del provvedimento impugnato è congrua, essendo stato evidenziato sia la inammissibilità della domanda di emersione da parte dello SUI di Milano sia la riscontrata falsificazione del contratto di soggiorno presentato per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.

Da ultimo, va rilevato (cfr. TAR Brescia Sez. 1, 12.10.2010 n. 4030) che ogni istanza presentata all’amministrazione si fonda sulla veridicità di quanto rappresentato dal richiedente e deve essere respinta quando emerga la falsità della stessa o dei documenti posti a sostegno, in quanto l’attività amministrativa espletata sulla base di elementi falsi è un’attività illegittima per travisamento del fatto o errore nei presupposti.

In tale contesto, non vi è quindi spazio alcuno per il configurarsi di alcun affidamento da parte del privato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 450, oltre ad accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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