T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 158 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che in forza dell’art. 1 ter, co.13 della legge 102/09 non possono essere ammessi alla procedura di emersione i lavoratori extracomunitari che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt.380 e 381 del medesimo codice;

Ritenuto che, contrariamente all’assunto del ricorrente, la condanna per arresto obbligatorio in flagranza ex art. 14, co.5 ter, del D.Lgs 286/98, ancorchè disciplinata da norma speciale, rientra negli artt. 380 e 381 c.p.p. E ciò in quanto si tratta di reato per il quale è prevista una pena edittale che comunque rientrerebbe nei limiti entro i quali l’art.381 c.p.p. consente l’arresto in flagranza e quindi di un reato che, se non vi fosse la norma speciale che impone l’arresto, sarebbe comunque ostativo alla sanatoria. Il fatto che il legislatore abbia ritenuto di disciplinare con maggiore severità il comportamento dell’extracomunitario che si sia trattenuto illegittimamente in Italia, in violazione di un precedente provvedimento di espulsione, non avvalora la tesi del ricorrente della non riconducibilità della fattispecie al novero delle condanne ostative alla emersione del lavoro irregolare; se mai ad avviso, ormai consolidato di questa Sezione, e del Consiglio di Stato (cfr. le sentenze Sez. V, n.5890 del 18.8.2010 e n.7209 del 29.9.2010) il detto reato, a maggior ragione, è da annoverare tra i reati ostativi all’ammissione alla procedura di emersione. Infatti ciò che rileva non è tanto la circostanza dell’arresto obbligatorio in flagrante, che comunque attesta ad avviso del legislatore la gravità del reato, quanto il fatto che la pena edittale del reato è superiore nel massimo a tre anni, come previsto dall’art.381 c.p.p.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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